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Attualità e Politica

21/01/2016 | 15:54

Scommesse, dissequestrati centri Stanleybet non condonati: “Aperti fino a scadenza concessioni”

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Scommesse stanleybet

ROMA – Un'agenzia estera non condonata può restare aperta, a patto che faccia parte della rete di un bookmaker senza concessione discriminato e che abbia adempiuto ad una parte degli obblighi indicati della legge di Stabilità 2015. Secondo alcune clamorose decisioni di tribunali italiani, soltanto la mancanza delle condizioni soggettive per il rilascio della licenza di PS al titolare del centro e l’omessa dichiarazione alla Questura – entro sette giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 - di svolgere attività di scommesse possono determinare la chiusura di un’agenzia di scommesse collegata ad un bookmaker che ha subìto discriminazioni accertate dalla Corte di Giustizia UE. Se un centro Stanleybet, in altre parole, ha adempiuto alle prescrizioni previste per chi non ha aderito alla sanatoria e il titolare ha i requisiti previsti dall’articolo 88 del Tulps, non può essere chiuso, purché la società a cui fa riferimento sia considerata un soggetto discriminato dai bandi di gara. E' quanto stabilito in due ordinanze - una del Tribunale del Riesame di Sassari e una del Tribunale del Riesame di Bergamo - nei confronti di centri Stanleybet, rappresentati dall’avvocato Daniela Agnello, sequestrati nei mesi scorsi dall'autorità giudiziaria. I giudici hanno ricordato come la società inglese, con la sentenza Costa-Cifone della Corte di Giustizia Europea, "è stata considerata un soggetto discriminato dai banda di gara indetti nel nostro paese". La stessa Corte, un anno fa, ha poi confermato la legittimità dell'ultima gara del 2012 (Bando Monti), ma in un successivo parere ha ribadito "che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma nazionale" nel caso in cui ritenga discriminatoria nei confronti di Stanleybet la clausola di cessione della rete prevista dal bando 2012 al termine della concessione. I titolari dei centri sequestrati avevano presentato l’autodenuncia della propria attività, come stabilisce il comma 644 della legge di Stabilità 2015: non c’è quindi, secondo i giudici di Bergamo, “alcun comportamento illecito che si traduca nella consumazione del reato”. Dunque, sottolinea il Tribunale di Sassari, è possibile operare "quantomeno fino alla scadenza delle concessioni vigenti per la raccolta delle scommesse". NT/Agipro

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