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Attualità e Politica

30/06/2017 | 18:42

Antiriciclaggio, dai Monopoli prime indicazioni sul decreto attuativo

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ROMA - Arrivano dai Monopoli di Stato le prime indicazioni sul decreto attuativo sulla IV direttiva antiriciclaggio della UE, che contiene anche alcune disposizioni sui giochi. Il provvedimento entrerà in vigore il 4 luglio. Il decreto prevede nuove misure per le videolottery e il gioco online, con una stretta decisa sui controlli. Una delle novità, si legge nella circolare, “è costituita dal ruolo di governance attribuita all’Agenzia delle dogane e dei monopoli che - pur non assumendo il ruolo di vigilanza - riveste un importante ruolo di indirizzo e coordinamento” attraverso l’elaborazione di standard tecnici di regolamentazione, l’emanazione di linee guida per i concessionari, l’adozione di protocolli di intesa con la Guardia di Finanza per lo scambio di informazioni e il riscontro dell’autenticità dei dati sui conti di gioco.

“Dall’ambito di attuazione sono esclusi i settori delle lotterie nazionali, sia ad estrazione istantanea che differita, i giochi numerici a totalizzatore, i giochi numerici a quota fissa, i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica”, si legge ancora. I comparti del gioco in cui trovano, invece, applicazione le regole del decreto sono il gioco on line, le vlt, il bingo e tutte le tipologie di scommesse, comprese quelle virtuali. “I soggetti obbligati sono coloro che agiscono nei settori di gioco richiamati in virtù del rapporto concessorio con questa Agenzia”, sottolineano i Monopoli, ricordando che la norma distingue tra gioco fisico e online.

Il decreto “entra in vigore il 4 luglio 2017 con l’eccezione di quanto previsto dall’art. 9, comma 4, che prevede il termine di dodici mesi – 4 luglio 2018 - per gli adeguamenti tecnologici dei processi necessari a dare attuazione alle disposizioni”.

“Ne consegue - si legge . che alcuni adempimenti sono necessariamente ed immediatamente esigibili dal momento della entrata in vigore del citato decreto e tali adempimenti sono sostanzialmente riconducibili a due aspetti. Innanzitutto, l’adeguata verifica della clientela può essere realizzata nei casi in cui l’operazione sia già ictu oculi di valore pari o superiore ai limiti che la normativa individua.

In particolare in tutti i casi di operazioni di gioco di importo pari o superiore a 2.000 euro nonché, per quanto concerne il gioco tramite sistemi di gioco VLT, in tutti i casi in cui il valore nominale del ticket sia pari o superiore a 500 euro, è immediatamente applicabile l’obbligo di adeguata verifica del richiedente l’operazione o del possessore del
titolo, secondo le indicazioni previste dal citato art. 53. In secondo luogo, diventa effettivo l’obbligo dei concessionari della verifica del possesso e del controllo dei requisiti reputazionali di distributori ed esercenti, laddove le convenzioni di concessione prevedano tali adempimenti e i meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, a fronte del venir meno dei requisiti medesimi, ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate.

Ciò ovviamente fermo restando l’obbligo dei concessionari del gioco pubblico di procedere comunque all’adeguata verifica della clientela in tutti i casi in cui vi sia anche solo il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Per l’adempimento degli altri obblighi previsti - concludono i Monopoli - i concessionari devono adottare, entro il termine del 4 luglio 2018, gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare attuazione alle disposizioni”.  RED/Agipro

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