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Attualità e Politica

16/09/2016 | 13:16

Scommesse, cessione della rete: Corte di Cassazione applica sentenza Ue e dissequestra centri Stanleybet

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ROMA - La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze di sequestro a 33 centri Stanleybet, rappresentati dall’avvocato Daniela Agnello, chiudendo un percorso giudiziario finito alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La vicenda riguarda la causa sollevata dal bookmaker inglese a Lussemburgo per verificare la compatibilità di una clausola del bando Monti – relativa alla cessione gratuita della rete a fine concessione - ai principi europei. Saranno ora i singoli tribunali a dover applicare le regole di diritto che la Cassazione preciserà nelle sue motivazioni. Nel 2014, si legge in una nota della società, la stessa Corte “aveva trasmesso gli atti ai giudici europei evidenziando dubbi interpretativi sulla nuova disciplina di gara” prevista dal bando del 2012, seguita dal Tribunale del Riesame di Frosinone e altre 25 autorità giudiziarie. La Corte di Giustizia, lo scorso gennaio, ha concluso l’iter giudiziario evidenziando che la gara Monti era in contrasto con il trattato e la giurisprudenza dell’Unione Europea e di conseguenza la società Stanley è stata discriminata. “La Corte di Cassazione ha fissato tutti i procedimenti all'udienza del 15 settembre - continua la nota - La Procura Generale ha ritenuto la normativa italiana in contrasto con il diritto comunitario e ha chiesto l’annullamento delle ordinanze con l'accoglimento dei ricorsi della difesa”.  LL/Agipro

 

Scommesse, cessione della rete: Corte di Cassazione applica sentenza Ue e dissequestra centri Stanleybet (2)

ROMA - “Nel panorama di quasi vent’anni di giurisprudenza comunitaria in materia di servizi di gioco e scommessa - continua Stanleybet - il quesito risolto dalla Corte di Giustizia nella sentenza Laezza, e recepito dalla Corte di Cassazione, presenta caratteri di assoluta novità. Non si era mai posto, infatti, un interrogativo di compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale che prevedesse una così radicale deprivazione dei diritti proprietari ed economici di un operatore, in forza di una clausola unilateralmente imposta dall’Amministrazione concedente e il cui esercizio è rimesso alla mera discrezionalità di quest’ultima”. Nelle perizie richieste dalla società “è stato dimostrato che la misura in parola era senz’altro suscettibile di avere un impatto significativo nella determinazione di un operatore economico razionale di partecipare alla procedura di gara, potendosi senz’altro affermare che nessun operatore economico avveduto avrebbe ragionevolmente scelto di fare ingresso in un ambiente normativo ed economico, quale quello esaminato, rispetto al quale, da un lato, il rischio d’impresa non era calcolabile con certezza e, dall’altro, il sacrificio economico imposto risultava manifestamente sproporzionato in rapporto al prezzo del singolo diritto concessorio”. La gara Monti “ben lungi dal sanare l’originaria e consolidata situazione di contrasto con l’ordinamento comunitario della normativa italiana, ha quindi rafforzato le preesistenti distorsioni concorrenziali non ha posto nessun rimedio alle reiterate discriminazioni perpetrate ai danni di Stanleybet”. LL/Agipro

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