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Attualità e Politica

08/06/2017 | 09:46

Corte di Giustizia Ue, caso Global Starnet: per l’Avvocato Generale legittimi nuovi requisiti chiesti per i concessionari slot

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ROMA - “Se, in ragione del fatto che Global Starnet è società di diritto britannico, la Corte dovesse ritenere che determinati effetti transfrontalieri delle disposizioni italiane non possano essere esclusi, tali disposizioni sarebbero pur sempre compatibili con le norme dell’Unione”. È quanto ha spiegato l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, Nils Wahl, nelle sue conclusioni sul ricorso presentato da Global Starnet relativo ai nuovi requisiti per i concessionari delle slot introdotti dalla legge di stabilità 2011.

L’Avvocato generale, si legge in una nota della Corte di Giustizia Ue, premette di non ritenere applicabile l’articolo 56 TFUE (principio di libera prestazione dei servizi) nella misura in cui le attività regolamentate richiedono uno stabilimento in Italia. Inoltre, egli valuta non giustificata un’analisi separata delle disposizioni nazionali di cui trattasi alla luce dell’articolo 63 TFUE (libera circolazione dei capitali), in quanto i possibili effetti sulla circolazione transfrontaliera di capitali sono accessori agli effetti restrittivi – e indissociabili da essi – che le misure considerate potrebbero avere sulla prestazione di servizi al cui fine quei capitali vengono utilizzati.

L’Avvocato generale avvia quindi la sua analisi evidenziando che le disposizioni nazionali di cui trattasi costituiscono una restrizione alla libertà di stabilimento: infatti, l’introduzione di requisiti più onerosi al fine di ottenere concessioni per i servizi di gioco potrebbe dissuadere le imprese straniere dallo stabilirsi in Italia per tali servizi.

Tuttavia, l’Avvocato generale ritiene che detta restrizione sia giustificata dallo scopo di migliorare la solidità economico-finanziaria dei concessionari e di rafforzarne l’affidabilità e l’onorabilità, nonché di combattere la criminalità: questi sono – senza dubbio – obiettivi legittimi che possono autorizzare una restrizione della libertà di stabilimento.

Inoltre, per l’Avvocato generale, è rispettato il principio di proporzionalità. Per quanto riguarda la proporzionalità, l’Avvocato generale ritiene che le disposizioni nazionali di cui trattasi siano idonee a contribuire al conseguimento dei citati obiettivi e che esse non vadano oltre lo strettamente necessario, specificando che tale ultimo aspetto, in particolare, dovrà essere vagliato dal giudice nazionale.

L’Avvocato generale esclude, poi, che la normativa nazionale in questione comporti la violazione dei principio di libertà d’impresa sancito dall’art. 16 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 

L’Avvocato generale sottolinea, infine, che Global Starnet non può lamentare la violazione del legittimo affidamento, mancando un chiaro ed espresso impegno da parte dell’autorità competente a conservare la situazione esistente, la quale, quindi, ben poteva essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali.

RED/Agipro

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