Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 29/03/2024 alle ore 15:40

Attualità e Politica

26/11/2015 | 09:51

Corte di Giustizia Ue, l’Avvocato generale sul caso Laezza: “Restituzione della rete potenzialmente discriminatoria”

facebook twitter pinterest
laezza stanleybet cge corte giustizia scommesse

ROMA - L’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia Europea, Nils Wahl, ha espresso le sue conclusioni nel documento diffuso oggi sul caso sollevato alla società inglese Stanleybet, sulla restituzione della rete di accettazione delle scommesse al termine del periodo di concessione. Wahl ha spiegato che la richiesta in esame è generica sotto molti profili e ai limiti dell’irricevibilità, ma la previsione di un obbligo di cessione a titolo non oneroso, al momento della cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività in concessione, dell'uso dei beni costituenti la rete di gestione e di raccolta del gioco è potenzialmente costitutiva di una restrizione alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi previste dai Trattati e anche discriminatoria, nella misura in cui sia applicabile soltanto ai nuovi concessionari (circostanza che solo il giudice nazionale può verificare).

Peraltro, la restrizione alle libertà previste dai Trattati potrebbe essere giustificata da ragioni d’interesse pubblico, ad esempio dall’esigenza – affermata dal governo italiano – di assicurare continuità all’attività autorizzata di raccolta delle scommesse e quindi di assicurare che detta attività sia canalizzata in un ambito legale e controllato. Se questa esigenza sia o meno effettiva, sarà un dato valutabile dal giudice nazionale. L’Avvocato generale reputa, per inciso, la predetta esigenza “difficilmente comprensibile”, atteso che l’Italia ben conosce la data di scadenza delle concessioni ed è in grado di pubblicare nuovi bandi in modo sufficientemente tempestivo, tale da garantire il pronto subentro di nuovi concessionari.

Inoltre, anche ammettendo l’esistenza di ragioni d’interesse pubblico che giustifichino la limitazione delle libertà previste dai Trattati, il giudice nazionale dovrebbe pur sempre valutare la proporzionalità tra il mezzo utilizzato e il fine perseguito: per tale valutazione sarebbe quindi necessario conoscere il valore attuale dei beni oggetto di cessione forzosa e il loro livello di ammortamento, nel senso che, in linea di massima, un elevato valore e un minimo ammortamento dei beni potrebbero rendere la misura sproporzionata rispetto al fine d’interesse pubblico da perseguire.


La restituzione della rete di accettazione delle scommesse al termine del periodo di concessione era prevista in una clausola inserita nel Bando Monti del 2012 e ritenuta discriminatoria dalla società britannica. Stanley ha chiesto di dichiarare non conforme al diritto europeo la norma che ha attuato la disposizione governativa. L’udienza di merito sul caso si è svolta lo scorso 17 settembre, e in quella sede anche la Commissione Ue aveva espresso la propria contrarietà, sollevando dubbi sulla proporzionalità della norma. Il Governo italiano, però, non ha condiviso questa lettura: nella memoria approntata dall’Avvocatura dello Stato, è stato sottolineato come la norma sulla cessione abbia "avuto applicazione anche nei confronti dei concessionari già esistenti" poiché è stata prevista nella legge di stabilità del 2011. La sentenza della Corte Ue sarà emanata la prossima primavera, ma intanto il Governo Renzi ha anticipato la decisione, cancellando di propria iniziativa la norma nel testo della legge di stabilità ora al vaglio della Camera. LL/Agipro

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password