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Attualità e Politica

13/01/2017 | 15:14

Giochi, Tar Bolzano: luoghi sensibili, legge del 1992 legittima obbligo di distanze minime

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ROMA - Il Tar Bolzano ha respinto tre ricorsi presentati dai titolari di altrettante sale giochi contro la decadenza della concessione. Al centro della questione, ancora una volta, la norma che riguarda i luoghi sensibili per i quali le sale giochi devono osservare una distanza minima di 300 metri. La legge provinciale del 2012 aveva ampliato, con integrazioni, le disposizioni già contenute nella legge del 1992 - sulla quale si basano i provvedimenti di decadenza - che prevedeva un “distanziometro” di 300 metri “per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco”. L’ampliamento dei luoghi sensibili avvenuto nel 2012 è stato annullato lo scorso ottobre, e su questo punto i giudici hanno dichiarato improcedibili gli attuali ricorsi. La decadenza, però, è stata confermata dai giudici in virtù della legge datata 1992, tuttora legittima.

“Non tutti i luoghi sensibili indicati dal Comune di Bolzano - si legge in una delle sentenze - sono individuati dalle due deliberazioni provinciali già annullate da questo Tribunale: alcuni di essi rientrano tra le categorie di luoghi sensibili individuati direttamente dal legislatore” nella legge del 1992 “e, perciò, detti siti sensibili rimangono in ogni caso di ostacolo al rinnovo dell’autorizzazione”. Per il Collegio non regge l’ipotesi di incostituzionalità della norma di venticinque anni fa, sostenuta da tutti i ricorrenti. Disposizioni di questo tipo non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, come ha già stabilito la Corte Costituzionale, poiché rientrano “nella materia sociale della tutela dei minori e in quella della tutela del territorio, materie nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano esercita potestà legislativa esclusiva”. Il Tar osserva inoltre che anche la legge di stabilità 2016 prevedeva espressamente la fissazione di criteri “per la distribuzione e concentrazione territoriale degli esercizi pubblici destinati al gioco d’azzardo lecito in sede di Conferenza Unificata con le Regioni e le Provincie autonome”. LL/Agipro

 

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