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Attualità e Politica

11/10/2016 | 16:03

Giochi, Tar Lombardia: “Associazioni di gestori non possono contestare regolamenti comunali”

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ROMA - Le associazioni che rappresentano i gestori di slot, ma anche gli stessi gestori, non hanno titoli per contestare i regolamenti comunali che disciplinano gli orari di funzionamento degli apparecchi. Lo sostiene il Tar Lombardia, sezione di Brescia, nella sentenza che dichiara inammissibile il ricorso presentato dall’associazione Sapar contro la norma del Comune di Cremona che fissa a un massimo di otto ore giornaliere l’attività delle slot. “Come è noto - spiegano i giudici - il processo amministrativo non integra una giurisdizione di diritto oggettivo, volta cioè ad accertare la legalità dell’azione amministrativa in quanto tale, ma è pur sempre un processo di parti, finalizzato alla difesa degli interessi di cui esse siano in concreto titolari”. Ne consegue che “per principio generale, possa proporre ricorso contro un provvedimento amministrativo non ogni soggetto dell’ordinamento, ma soltanto quello che sia titolare, rispetto al provvedimento stesso, di legittimazione ed interesse ad agire”. Ed è qui che il Tar esprime dubbi sull’intervento di associazioni come Sapar: “L’ente è titolare di legittimazione e interesse solo per proteggere interessi suoi propri, non riducibili come regola a quelli dei singoli, o ad una mera somma degli stessi”.

In questo caso, il regolamento “riguarda il funzionamento delle macchine da gioco, ovvero, in sintesi estrema, gli orari ed i luoghi in cui si può giocare, e quindi interessa il rapporto fra il cittadino giocatore e l’esercente, di solito il titolare di un bar, il quale gli offre la possibilità di giocare all’interno del proprio esercizio; si disinteressa invece, in linea di principio, delle modalità – che si presumono lecite- con le quali l’esercente stesso si procura gli apparecchi”. L’associazione Sapar, continua il Collegio, "raggruppa coloro i quali non hanno alcun diretto rapporto col pubblico dei giocatori, ma forniscono soltanto i relativi apparecchi agli esercenti, perché al pubblico stesso li mettano a disposizione. In tal senso, quindi né la Sapar in quanto tale, né il singolo associato alla stessa – quand’anche ciò bastasse- ricavano un diretto pregiudizio dal regolamento impugnato”. LL/Agipro

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