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Attualità e Politica

18/05/2017 | 14:44

Distanziometro a Livorno, Tar Toscana annulla regolamento: “Un'attività lecita non può essere vietata totalmente”

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ROMA - I regolamenti comunali sul gioco non possono vietare totalmente un’attività lecita a livello statale. Il Tar Toscana boccia e annulla la delibera del Comune di Livorno con cui lo scorso ottobre è stata disciplinata l’apertura di sale giochi e l’installazione di apparecchi. Nella sentenza che accoglie il ricorso della società Nolomatic, il Collegio della Seconda sezione ricorda che il regolamento di Livorno ha ampliato la lista di luoghi sensibili prevista dalla legge regionale (che prevede una distanza minima di 500 metri), includendo anche studi medici, palestre, piazze e parchi. Un fitto elenco che di fatto impedirebbe l’apertura di nuove sale giochi. “Le pur lodevoli intenzioni di contrastare il gioco compulsivo e le conseguenze negative che ne derivano non può esprimersi in atti che finiscono con lo svuotare completamente l’esercizio della libertà di iniziativa economica - si legge nella sentenza -  A fronte di una attività ammessa e disciplinata dalla legislazione statale, l’ente locale non può adottare provvedimenti che finiscano per inibire completamente il suo esercizio, poiché in tal modo verrebbe sostanzialmente espropriato il diritto di iniziativa economica”. Il regolamento in questione è per i giudici troppo ampio e generico e dunque a Livorno “l’Amministrazione ha effettuato un’espropriazione di fatto della libertà di iniziativa economica”. L’inibizione totale “avrebbe dovuto trovare rappresentazione in atti di carattere politico quali, ad esempio, una mozione rivolta agli organi statali per modificare la normativa (statale) che lo consente. Ma finché detta normativa resta vigente - concludono i giudici - gli atti dell’Amministrazione comunale non possono arrivare a vietare tout court un’attività considerata lecita dall’ordinamento”. LL/Agipro

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