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Attualità e Politica

03/07/2017 | 13:04

Giochi, Tar Veneto respinge ricorso contro il “distanziometro” a Venezia

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ROMA - La partita sul “distanziometro” per le sale giochi rimane aperta in Veneto dove il Tar, a pochi giorni dall’ordinanza che ha dichiarato “sproporzionate” le distanze minime previste a Selvazzano, ha confermato la legittimità di quelle disposte dal regolamento di Venezia. In ballo stavolta c’era il ricorso della Play and Win, diffidata dal Comune “a esercitare nei locali siti a Marghera in via B. Longhena n.11-13 l'attività di giochi”. La società ha sostenuto l’illegittimità del distanziometro approvato a novembre 2016, che include nell’elenco di luoghi sensibili sette categorie di spazi (scuole, luoghi di culto, impianti sportivi o centri giovanili, strutture residenziali, parchi o giardini, musei, caserme), lamentando l’effetto espulsivo causato dalla norma. Con tali disposizioni, secondo la Play and Win, la possibilità dell’apertura di nuove sale sarebbe limitata solo all’1,2% del territorio comunale. Il Collegio della Terza sezione non è di questo avviso: la società non rispetta le distanze da luoghi che rientrano solo in quattro delle sette categorie previste dal regolamento, e il presunto effetto espulsivo non è sostenibile. “La ricorrente - si legge nella sentenza - avrebbe dovuto dimostrare che il lamentato effetto espulsivo si sarebbe verificato già solo considerando le scuole di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi e i teatri (gli unici luoghi sensibili che sono venuti in luce nella presente fattispecie), essendo inammissibile per difetto di interesse (prima ancora che infondata) una censura con la quale si lamenti la sproporzione e la irragionevolezza di un effetto espulsivo dedotto come conseguenza dell’operare congiunto di tutti i luoghi sensibili previsti dal Regolamento comunale”. Il regolamento, inoltre, non invade la competenza statale, poiché sono disposizioni di carattere socio-sanitario che rientrano nella legislazione concorrente. I giudici ricordano infine che per verificare il possesso dell’autorizzazione prima dell’entrata in vigore del regolamento vale solo l’ok rilasciato dal Comune e non, come in questo caso, il rilascio della licenza da parte della Questura. LL/Agipro

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