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Attualità e Politica

08/09/2016 | 10:11

Corte di Giustizia Europea, sentenza Betuniq: “Doppia garanzia bancaria, legittime norme nazionali più restrittive sui giochi”

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Corte Giustizia Europea Betuniq

ROMA - I requisiti chiesti per il bando Monti, in particolare la doppia autorizzazione bancaria “appaiono a prima vista appropriati e non eccessivi”: è quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, che ha emesso oggi la sentenza sul ricorso presentato da Betuniq.

“Sarà tuttavia compito del giudice nazionale verificare, nel concreto, se le misure previste dallo Stato siano proporzionate o meno”, in merito a “ragioni imperative di ordine pubblico, dall’interesse nazionale e da altri diritti fondamentali”, come il contrasto alla criminalità.

“La materia dei giochi d’azzardo, in realtà, è non armonizzata a livello dell’Unione e quindi è regolata a livello europeo non in base a specifiche direttive o regolamenti ma soltanto in base ai principii generali del diritto dell’Unione (parità di trattamento, effettività, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi), unici parametri alla luce dei quali debbono essere vagliate le variegate discipline nazionali”, si legge ancora in una nota della Corte.

“La Corte ammette che, in astratto, misure come quelle contestate possono essere considerate suscettibili di violare la libertà di stabilimento. Anche un principio cardine di tale portata ammette, però, deroghe e restrizioni giustificate da possibili ragioni imperative di ordine pubblico”.

La questione adesso torna al Tribunale di Reggio Calabria, che aveva chiesto l’intervento dei giudici comunitari, evidenziando che la società - poi coinvolta nell’operazione Gambling della Procura di Reggio Calabria - potrebbe essere stata illegittimamente esclusa dalla gara tenutasi a livello nazionale per il rilascio delle concessioni. Domenico Politanò - gestore di un punto scommesse sottoposto a sequestro dall’autorità di polizia - potrebbe dunque essere stato ingiustamente accusato.
Betuniq è stata esclusa dalla gara nonostante avesse presentato regolare domanda di partecipazione, per l’assenza dell’attestazione della capacità economico finanziaria da parte di due istituti bancari e per non essere stata indicata in modo evidente, nell’unica dichiarazione presentata, la capacità finanziaria richiesta.

PG/Agipro

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