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Attualità e Politica

12/04/2016 | 11:51

Caso Betuniq, Commissione Ue a Corte di Giustizia: “Clausola bando Monti può limitare libertà di stabilimento”

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betuniq corte giustizia ue

ROMA - La clausola del bando Monti che richiede la doppia referenza bancaria non è “manifestamente sproporzionata”, ma può andare in contrasto con il principio di libertà di stabilimento. E’ quanto ha dichiarato la Commissione Europea nelle conclusioni presentate alla Corte di Giustizia Europea sul ricorso di Betuniq. Un requisito non palesemente sproporzionato, ma da valutare caso per caso in modo da accertare il rispetto della libertà di stabilimento. Questa, in sintesi, la conclusione della Commissione Ue relativa al ricorso che verrà discusso domani in Corte di Giustizia Europea sulla richiesta presentata da Uniq Group, rappresentata dall’avvocato Daniela Agnello. In ballo c’è la clausola del bando Monti che richiedeva la doppia referenza bancaria. Il bando del 2012 prevedeva che "nell’ipotesi in cui il candidato sia un soggetto costituito da meno di due anni, la capacità economica e finanziaria possa essere dimostrata attraverso la produzione di idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari" mentre la società aveva prodotto due attestazioni, ma dello stesso istituto bancario. La Commissione ricorda che “l’obiettivo su cui si ricollega il requisito è la prova della solidità finanziaria del concorrente” e dunque “un obiettivo legittimo”. Gli elementi contenuti nell’ordinanza di rinvio “non inducono a considerare tale requisito manifestamente sproporzionato”. La Commissione ricorda tuttavia che sempre dall’ordinanza emergono due orientamenti sul requisito: uno “meno rigoroso, ammetterebbe la prova con mezzi diversi. Ciò può indurre a pensare che le giurisdizioni che seguono tale secondo orientamento interpretativo considerino sufficiente a garantire la solidità finanziaria la prova con mezzi alternativi alla presentazione di due garanzie di due istituti bancari distinti”. Secondo la Commissione, dunque, toccherà ai giudici nazionali valutare “se l’obbligo in questione renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti degli operatori non ancora beneficiari di licenze”, sia in merito ai costi, sia per ogni altro elemento che implichi una disparità di trattamento.

Il Governo italiano: “Bando Monti non discriminatorio, clausole severe per tutelare interesse generale”

Le norme per partecipare al bando di gara “Monti” per le scommesse del 2012 non possono essere considerate discriminatorie alla luce dei principi dell’Unione Europea, mentre le clausole che imponevano degli specifici requisiti, tra cui le garanzie di due differenti banche europee, sono giustificate da motivi “imperativi di interesse generale”. E’ quanto si legge nella memoria depositata dal Governo italiano relativa al ricorso che verrà discusso domani in Corte di Giustizia Europea, in Lussemburgo, in cui si valuterà la richiesta presentata da Uniq Group per valutare i principi del bando. Nelle memorie del Governo si sottolinea come l’Italia abbia scelto un “regime concessorio” a garanzia di interessi generali come “la tutela dei consumatori nonché la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco”. Chi opera in Italia “non ottiene semplicemente la facoltà di svolgere una data attività”, ma deve farlo sotto il controllo delle autorità pubbliche. Le clausole sui requisiti di solidità economica richieste, tra cui “due semplici referenze bancarie”, servono inoltre a garantire “l’effettività e la continuità del servizio”, sono dunque proporzionate agli interessi in gioco.

 

Agnello (Legale Uniq Group): “Gara non rispetta principi di parità e trasparenza”

ROMA - “Domani dimostreremo che la normativa di gara non è conforme al principio di parità di trattamento e a quello di trasparenza, ai principi di proporzionalità ed effettività”. E’ quanto dichiara ad Agipronews Daniela Agnello, che domani in Corte di Giustizia Europea rappresenterà Uniq Group nel ricorso contro il bando di gara “Monti” del 2012, per il rilascio di 2000 concessioni di scommesse sportive. “La normativa italiana - dice ancora - non ha offerto strumenti alternativi alle referenze bancarie, non ha offerto alcune preventiva indicazione sul contenuto delle referenze, ha conferito all'amministrazione un potere illimitato”.

LL-PG/Agipro

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