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Attualità e Politica

02/11/2018 | 18:45

Giochi, Tar Sardegna annulla distanze minime a Cagliari: “Il sindaco non può stabilire l’ubicazione delle sale”

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ROMA - Via libera ai limiti orari di Cagliari per sale e apparecchi da gioco, ma stop al “distanziometro” che impone una distanza minima da luoghi come scuole e chiese. È quanto ha stabilito il Tar Sardegna sull’ordinanza del Sindaco Massimo Zedda che ha introdotto un regime più restrittivo per le attività di gioco. Il provvedimento datato 2017 aveva ridotto l’orario di funzionamento di sale e apparecchi (dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23) e aveva disposto una distanza di almeno 500 metri dai luoghi sensibili. Il tribunale amministrativo, accogliendo in parte il ricorso presentato da alcune società di giochi e dalla Federazione italiana tabaccai, ha confermato la legittimità dei limiti orari, basati su un’adeguata istruttoria che ha analizzato la diffusione del gioco problematico. Per quanto riguarda le distanze, però, il Tar ha ravvisato «l’incompetenza sindacale» sulla materia, come già accaduto due mesi fa per un provvedimento simile nel Comune di Golfo Aranci. Riguardo alla distribuzione sul territorio di sale e apparecchi, si legge nelle tre sentenze, «la scelta del legislatore appare ben chiara: il potere di approvare i relativi criteri è attribuito al Ministero dell’Economia, chiamato a recepire in apposito decreto le scelte di carattere sostanziale dettate da apposita Intesa approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto del canone di leale collaborazione che notoriamente caratterizza la disciplina di materie interferenti su diversi livelli territoriali di governo». A questo proposito i giudici sottolineano l’Intesa siglata in Conferenza Unificata a settembre 2017: anche se l’intesa non è mai stata recepita nel previsto decreto del Mef, conclude il Tar, «emerge la scelta di coinvolgere (anche) gli enti locali nelle iniziative di contrasto della ludopatia, ma con l’espressa precisazione che i relativi criteri sull’ubicazione dei videoterminali potranno - a livello locale - essere introdotti soltanto nei “piani urbanistici” e nei “regolamenti comunali”, cioè in seno ad atti amministrativi di carattere normativo/generale la cui approvazione è attribuita esclusivamente al Consiglio Comunale, mentre nessun potere è riconosciuto al Sindaco sulla distribuzione territoriale dei videoterminali per il gioco d’azzardo». Le disposizioni sulle distanze minime contenute nell’ordinanza del sindaco sono dunque state annullate. LL/Agipro

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