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Attualità e Politica

16/11/2016 | 16:14

Scommesse, Cassazione: intermediazione è reato, condannati gestori di punto di commercializzazione

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Scommesse Cassazione intermediazione

ROMA - Nei punti di commercializzazione di gioco online non si possono effettuare direttamente scommesse né pagare vincite, in caso contrario i titolari dei punti commettono il reato di intermediazione e di raccolta abusiva: è quanto ribadisce la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai titolari di un centro collegato a un concessionario, per le evidenti prove al vaglio dei giudici già in primo grado. Il Tribunale di primo grado aveva condannato i tre gestori a quattro mesi di reclusione, una pena confermata dalla Corte di Appello. Il punto era collegato a un concessionario autorizzato dai Monopoli, ma offriva la possibilità di giocare - tramite dei pc - anche sul sito di un bookmaker estero senza la licenza italiana. La sentenza di primo grado, scrivono i giudici della Cassazione, ha accertato in maniera “insindacabile” che l’attività del punto “non si limitava alla mera commercializzazione delle ricariche” e alla trasmissione dei contratti al concessionario, ma effettuava anche intermediazione: un’accusa basata anche sulla presenza nel centro delle “ricevute di scommesse su eventi sportivi” con sopra “la dicitura ‘pagata’ o ‘non pagata’", di un registro con “i nomi degli scommettitori e delle relative puntate e vincite”. I titolari del punto avevano inoltre utilizzato dei conti fittizi, riconducibili a sole due persone, su cui venivano indirizzate tutte le giocate, offrendo ai clienti “computer e stampanti per la stampa delle schedine”, mentre non è stata riscontrata la “documentazione relativa alle ricariche dei conti gioco”. Tutti elementi che confermano l’attività illecita: la Cassazione ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento di 1500 euro di spese processuali.

PG/Agipro

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