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Attualità e Politica

03/12/2015 | 11:48

Penali slot da 70 milioni, Consiglio di Stato: esiste un danno non patrimoniale, ma i concessionari non sono tenuti a pagare

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consiglio di stato penali slot

ROMA - I concessionari di slot non dovranno pagare nessuna penale per il mancato collegamento delle macchine dal 2004 al 2007 alla rete controllata dai Monopoli. La Quarta sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'ultimo scaglione da 70 milioni delle quattro multe previste, tutte già cancellate.

Secondo il Consiglio di Stato il danno c'è, anche se non di natura patrimoniale, ma i conceswsionari non sono tenuti a pagare la sanzione, visto che è stata definita chiaramente solo in un secondo momento.

Il Collegio ha dunque riformulato la sentenza del Tar Lazio, che pure aveva bloccato il pagamento della multa, ma sulla base di presupposti diversi. In primo grado i giudici avevano preso tale decisione perché, nonostante l'inadempimento delle società di gioco, l'Amministrazione doveva dimostrare un effettivo danno patrimoniale; la sentenza di Palazzo Spada ribalta invece i termini della questione. La Quarta sezione - con una rilettura della clausola penale, considerata in chiave pubblicistica e non più privatistica - ha sottolineato che "non è necessaria l'esistenza di un danno patrimoniale" per l'irrogazione di sanzioni. Tuttavia, rilevano i giudici, le osservazioni del Tar sulle inadempienze dei concessionari sono contraddittorie "in ordine all'accertamento dei presupposti per l'irrogazione della sanzione e, dunque, in ordine alla sussistenza di un effettivo inadempimento del concessionario". Il Tar aveva affermato che i criteri di collegamento alla rete erano noti già prima dell'istituzione della Commissione tecnica che, dal 2008 in poi, ha definito i livelli di servizio; tuttavia, sottolinea il Consiglio di stato, il Tar ha anche affermato che "l'adempimento richiesto non era possibile, stante la non piena operatività del sistema". La stessa Commissione, spiega la Quarta sezione, "ha suggerito, all’esito del proprio operato, di valutare il possibile ricorso a misure correttive idonee a ricondurre a razionalità amministrativa l’applicazione del sistema sanzionatorio, qualora l’entità della penale derivante dall’applicazione dei criteri individuati dalla commissione medesima fosse risultata violare i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il che dimostra sia l’incidenza e la novità dei criteri introdotti, sia il difetto di definizione dell’entità della sanzione prima della commissione dell’illecito". LL/Agipro

 

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