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Attualità e Politica

20/06/2016 | 09:15

Friuli Venezia Giulia: in Gazzetta Ufficiale modifiche alla legge regionale per il contrasto al gioco patologico

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friuli venezia giulia

ROMA - È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018 del Friuli Venezia Giulia. Il testo include anche alcune modifiche alla legge regionale del 2014 "Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie  correlate". Nello specifico viene puntualizzato come con il termine "nuova installazione" si intenda "il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia  delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili", e che "sono equiparati alla nuova installazione: il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere, l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività". Il provvedimento specifica anche che "è vietato consentire ai minori di anni 18 l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, lettera c-bis)" previste da Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dunque "quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro". 

La legge regionale del Friuli promuove interventi di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza da gioco patologico, la formazione e l’aggiornamento degli esercenti, degli operatori dei servizi pubblici e della Polizia locale e l’adozione di un codice di autoregolamentazione che non preveda spazi pubblicitari relativi al gioco d’azzardo sui mezzi di trasporto pubblici. Previsti anche una distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili e il divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco. 

RED/Agipro

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