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Attualità e Politica

19/11/2015 | 13:15

Slot e vlt, Tar Emilia Romagna: «Limiti orari idonei a prevenzione della ludopatia»

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ROMA - I limiti orari al funzionamento di slot e videolotteries rappresentano un mezzo idoneo alla prevenzione della ludopatia e non hanno aspetti sproporzionati per gli operatori. E' quanto ha stabilito il Tar Emilia Romagna respingendo il ricorso di una società di giochi contro il regolamento del Comune di Faenza. Per i giudici il Sindaco ha esercitato un potere legittimo: «Non vi sono ragioni preclusive a al potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento delle relative apparecchiature durante l’orario di apertura degli esercizi in cui le stesse sono installate - si legge nella sentenza - purché ciò avvenga a tutela della sicurezza, dell’ordine pubblico e dei consumatori». Le ragioni per l'adozione di un tale provvedimento sono, per il Collegio, solide: «Le misure adottate sono la conseguenza degli allarmanti, e non generici, dati forniti dall’AUSL di Ravenna circa gli effetti del gioco patologico sul territorio comunale, sicché l’evidenziata esigenza di porre un limite all’accesso indiscriminato della clientela alle apparecchiature in questione – come, per esempio, la necessità di incidere sulla fascia oraria coincidente con l’inizio delle lezioni scolastiche – reca in sé indicazioni chiare e ragionevoli circa l’obiettivo perseguito e l’iter logico che ne è alla base». Il Tar non ha accolto nemmeno la presunta disparità di trattamento tra le sale: secondo il regolamento comunale, chi è in grado di fornire assistenza psicologica in sala, limitando anche la somministrazione di alcolici, ha meno restrizioni sugli orari. Le modalità di offerta più onerose non sono obbligatorie, sottolinea il Collegio: «Non si tratta di un’artificiosa alterazione della concorrenza tra gli operatori del settore, libera essendo l’adesione alla convenzione comunale». Inoltre, «nulla viene in realtà alterato delle tipologie e caratteristiche degli esercizi pubblici quali definite dall’apposito regolamento statale, ma con il consenso del gestore si aggiungono unicamente particolari condizioni di accoglienza dei clienti, per il soddisfacimento di un interesse pubblico affidato alla cura dei sindaci». LL/Agipro

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