Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 19/04/2024 alle ore 21:07

Attualità e Politica

30/05/2017 | 10:48

Marche, niente licenza per due sale gioco: per il Tar il “distanziometro” si applica a chi subentra

facebook twitter pinterest
tar Marche

ROMA - Le attività di gioco devono essere sottoposte a controllo e ricevere l’autorizzazione di pubblica sicurezza, non è sufficiente inviare la segnalazione di inizio attività (SCIA) al Comune e confidare nel silenzio assenso: è quanto sottolinea con sentenza il Tar delle Marche, che ha respinto il ricorso di due sale gioco di Ancona. I titolare delle sale aveva inviato richiesta per ottenere l’autorizzazione di polizia a inizio gennaio, prima dell’approvazione della legge regionale che prevede un “distanziometro” dai luoghi sensibili per l’installazione di slot e vlt. Richiesta che però non è stata esaminata in tempo, cioè prima che la legge venisse approvata lo scorso 31 gennaio. “L’attività in questione non può considerarsi sottoposta a SCIA, neppure in caso di subentro in attività precedentemente autorizzata”, si legge nella sentenza, che specifica come “trattandosi di autorizzazione di pubblica sicurezza, l’amministrazione deve sempre svolgere un controllo, di contenuto anche discrezionale/autorizzativo, sui requisiti soggettivi del subentrante e non solo su quelli meramente oggettivi”. Per questioni di pubblica sicurezza, ricordano i giudici, non è comunque applicabile la disciplina del “silenzio assenso” dell’amministrazione. L’esenzione dalle nuove distanze introdotte dalla legge regionale è valida solo per “gli esercizi legittimamente condotti alla data di entrata in vigore della stessa (3 marzo 2017)”, mentre per il rilascio delle licenze di pubblica sicurezza alle nuove attività - anche quelle subentranti - è valida solo “la disciplina vigente alla data di adozione del formale provvedimento conclusivo (favorevole o negativo che sia). L’eventuale ingiustificato ritardo nel provvedere, rispetto ai tempi prestabiliti, potrà semmai rilevare solo ai fini risarcitori”, scrivono ancora i giudici amministrativi.

PG/Agipro

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password