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Attualità e Politica

23/06/2017 | 17:54

Giochi, dal Tar Toscana nuova sentenza contro il regolamento di Grosseto: “Limiti orari illogici”

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ROMA - Nuova bocciatura da parte del Tar Toscana del regolamento sui giochi del Comune di Grosseto, che limitava gli orari di funzionamento di slot e vlt e l’apertura di sale giochi. L’ordinanza firmata dal sindaco, entrata in vigore a ottobre 2016, era già stata annullata con due sentenze pubblicate poco più di dieci giorni fa; oggi è arrivata una nuova pronuncia, che accoglie il ricorso della società Romagna Giochi. “Questa Sezione ha ripetutamente stabilito che il potere di limitare gli orari di funzionamento delle sale giochi e degli apparecchi con vincita in denaro deve essere assistito da precisi studi scientifici relativi all’ambito territoriale di riferimento, e non caratterizzato da evidenti illogicità o irragionevolezze”, si legge nella sentenza della Seconda sezione. Inoltre, “l’intervento dell'autorità in materia deve contemplare un accurato bilanciamento tra valori ugualmente sensibili (il diritto alla salute e l'iniziativa economica privata) in base ad approfondite indagini sulla realtà sociale interessata”. Il regolamento in questione prevedeva l’apertura delle sale dalle 14 alle 22; per le slot presenti in altri esercizi commerciali l’orario era fissato dalle 16 alle 20 e per le agenzie di scommesse dalle 11 alle 24. Limiti motivati, scrive ancora il Collegio dall’indagine “svolta dall’A.S.L. n. 9 di Grosseto”, la quale ha però evidenziato che “la maggior parte degli intervistati ritiene che il gioco d’azzardo faccia molto danno e quindi si può ragionevolmente supporre che stiano già subendo le conseguenze negative”. Secondo i giudici “è invece presumibile che la consapevolezza del danno connessa al gioco costituisca disincentivo all’esercizio del medesimo e, pertanto, il richiamo a tale circostanza costituisce vizio motivazionale del provvedimento impugnato”. Dubbi anche sulla diffusione della ludopatia: nella documentazione si evince che i giocatori problematici sul territorio costituiscono l’1,5% del campione. “Tale percentuale non giustifica una così drastica limitazione autoritativa che riduce gli orari di apertura delle sale gioco autorizzate a mezza giornata e quello di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro a sole quattro ore giornaliere. Si tratta di attività lecite e disciplinate da leggi statali, in cui l’intervento dell’Autorità deve rispettare canoni di proporzionalità e ragionevolezza poiché anch’esse sono espressione di valori rilevanti costituzionalmente come la libertà di iniziativa economica”. Il Tar conclude ribadendo che il regolamento di Grosseto “appare viziato anche da difetto di proporzionalità”. LL/Agipro

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