ROMA - "Non può essere preclusa l’attività dei Punti vendita ricariche (Pvr) all’interno di circoli privati e associazioni regolarmente autorizzati ai sensi dell’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza". È uno dei passaggi della sentenza del Consiglio di Stato commentati dagli avvocati Francesca Dionisi, Sabina Monaco e Giuseppina Leuzzi dello studio Lemodi Legal, difensori di alcune associazioni che hanno presentato ricorso contro la determina dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull’Albo Pvr.

Il punto riguarda il presupposto giuridico stesso del divieto introdotto da Adm. "Si tratta di un divieto che non trova fondamento nella normativa primaria e che introduce una restrizione sproporzionata", spiegano gli avvocati, richiamando la disciplina dell’Albo Pvr prevista dal decreto legislativo 41/2024. La normativa, infatti, fa riferimento ai soggetti titolari delle autorizzazioni previste dagli articoli 86 e 88 del Tulps senza stabilire un’esclusione specifica per circoli e associazioni.

Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto illegittima la disposizione della determina Adm del 25 ottobre 2024 che vietava il collocamento dei Pvr in circoli privati e locali di associazioni, anche se titolari dell’autorizzazione prevista dall’articolo 86 del Tulps.

Per i legali, la pronuncia assume una portata che va oltre il caso specifico. "È un principio importante, destinato ad avere rilevanza anche oltre il caso concreto", concludono.

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