ROMA - Il Consiglio di Stato boccia il divieto generalizzato imposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai Punti Vendita Ricariche collocati nei circoli privati e nei locali delle associazioni, comprese le associazioni sportive dilettantistiche. La sentenza, intervenendo sulla disciplina dell’Albo Pvr, ritiene illegittima l’esclusione prevista dalla determina direttoriale del 25 ottobre 2024 e annulla l’articolo 2, comma 5, del provvedimento.

La norma stabiliva che "i Punti Vendita Ricariche non possono essere collocati in circoli privati o locali di associazioni, anche se titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.(Testo Unico di Pubblica Sicurezza)". Proprio questa disposizione è stata contestata dagli operatori, che hanno evidenziato come l’articolo 13 del Decreto Legislativo 41/2024, nel disciplinare l’Albo Pvr, faccia riferimento ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 del Tulps senza introdurre un'esclusione per associazioni e circoli.

Il Consiglio di Stato accoglie la censura e sottolinea che "la normativa primaria non ha, quindi, previsto l’esclusione di associazioni e circoli ma, al contrario, li ha inseriti nell’ambito della specifica regolamentazione dell’albo dei Pvr". Di conseguenza, secondo i giudici, la determina Adm "ha imposto un divieto non aderente al dato normativo".

Il Collegio chiarisce così anche i limiti dell'intervento dell'Agenzia. I poteri attribuiti ad Adm per l'istituzione e la gestione dell'Albo Pvr consentono un'attività regolatoria, ma "nei limiti di quanto previsto dalla normativa primaria e dei principi ricavabili dalla normativa sovraordinata".

Un ulteriore profilo riguarda la libertà di iniziativa economica. Per il Consiglio di Stato, la disposizione introduce una "restrizione della libertà di iniziativa economica", che incide anche sulle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi. Il problema, secondo i giudici, è soprattutto il carattere assoluto del divieto.

La tutela e il controllo del settore del gioco, prosegue la sentenza, non possono essere perseguiti attraverso un'esclusione generalizzata. "La legittima esigenza di consentire controlli e, in generale, di assicurare il rispetto del complesso delle disposizioni che regolano l’attività del gioco non può essere perseguito mediante l’apposizione di un divieto che comprima in modo assoluto la libertà di iniziativa economica". La soluzione indicata dal Consiglio di Stato è quindi quella dei controlli, anziché dell'esclusione a priori. "Tale legittima esigenza va perseguita operando un bilanciamento e contemperamento dei diversi interessi coinvolti; non escludendo ex se l’attività ma predisponendo regole e misure di controllo effettivo che consentano di reprimere le eventuali condotte illecite".

La conseguenza è l'annullamento dell'articolo 2, comma 5, della determina Adm. Il Consiglio di Stato precisa tuttavia che resta in capo all'Agenzia la possibilità di intervenire sulle modalità di controllo: viene infatti fatto salvo "il potere dell’Agenzia di disciplinare e regolare le modalità di controllo", purché nel rispetto del quadro normativo e dei principi indicati dalla sentenza.

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