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Attualità e Politica

22/06/2022 | 21:08

Decreto Pnrr, bozza maxiemendamento: lotteria degli scontrini istantanea, nuova formula per assicurare i premi alle famiglie che usano più carte e un unico conto corrente

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ROMA - «Nel secondo semestre dello scorso anno» è stato registrato «un trend decrescente nell’emissione» dei tagliandi associati alla lotteria degli scontrini» che, «nella sua fase iniziale, si è rivelata poco efficace a modificare le abitudini di acquisto dei consumatori»: l’introduzione di vincite istantanee «può rappresentare un utile modo per incentivare maggiormente la partecipazione alla lotteria». È quanto si legge nella bozza della relazione tecnica del maxiemendamento al Decreto Pnrr, depositato in Aula al Senato dal ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà. La norma permetterà quindi di «attivare la cosiddetta 'lotteria degli scontrini istantanea', ovvero quella tipologia di lotteria con modalità di estrazione immediata nella quale il contribuente può conoscere, subito, l’eventuale vincita e il suo preciso ammontare». La norma - si chiarisce nella relazione tecnica che Agipronews ha potuto visionare - è a invarianza finanziaria: «i premi erogati sono quelli che trovano capienza negli strumenti normativi già in vigore».
Si chiariranno poi «le modalità di partecipazione alla lotteria»: resta in vigore «l’obbligo normativo di
associazione del codice lotteria con la titolarità» della carta della persona che effettua l'acquisto, ma si elimina «ogni riferimento alla dizione 'contribuente'», per assicurare «la possibilità di far partecipare soggetti che acquistano beni o servizi» e «che pagano con strumenti elettronici a loro riferibili, ma che traggono fondi» da conti correnti a loro non intestati. L'obiettivo è assicurare «il pagamento di quei premi riferibili a quei nuclei di persone che, per diverse ragioni, potrebbero aver scelto di avere un solo conto corrente, intestato ad un solo soggetto, ma hanno in uso più carte assegnate in titolarità ai diversi componenti del nucleo»: si pensi ad esempio «alla moglie, al figlio o al nipote, anche non conviventi, di una determinata persona».
Infine, per evitare «possibili truffe perpetrate da soggetti» che utilizzano carte di pagamento di cui non sono titolari, «rimangono invece non erogabili gli importi di potenziale vincita di tutti quei casi in cui il codice lotteria, in quanto identificativo del codice fiscale, non coincida né con il titolare» della carta, nè del conto corrente «utilizzato per corrispondere quanto dovuto per l’acquisto».
MSC/Agipro

Foto Credits Marco Verch CC BY 2.0 DE

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