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Attualità e Politica

18/02/2019 | 14:24

Antiriciclaggio, arriva la stretta dei Monopoli: controlli su giocatori e gestori di sale

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Antiriciclaggio Monopoli linee guida

ROMA - Si alza il livello dei controlli antiriciclaggio nel settore giochi. La stretta arriva con le linee guida dei Monopoli che impongono delle modifiche alle procedure di analisi, verifica e conservazione dei dati dei giocatori nei sistemi di gioco degli operatori. Le procedure - annunciate già a maggio dello scorso anno - sono state vagliate anche dal Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Le misure sono indirizzate ai concessionari del Bingo, delle Scommesse, di Slot e Vlt e dai concessionari per il gioco online, tenendo conto «delle specifiche tipologie di gioco», «delle specifiche aree geografiche nelle quali insiste l’offerta di gioco», «della specifica clientela del punto di vendita» e dalla «impossibilità o difficoltà nell’identificazione del cliente», per documenti illeggibili, incompleti o nel caso i clienti siano riluttanti a fornirli.

I concessionari dovranno adottare delle procedure di controllo nei confronti «dei distributori e degli esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati», nel corso di tutta la durata dei rapporti contrattuali. Rapporti contrattuali che non possono essere stabiliti «con un soggetto resosi responsabile di mancato o non corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio», indicati nel “Registro dei distributori ed esercenti”, istituito nella legge di stabilità 2018.

Gli stessi obblighi dovranno essere osservati da «gestori ed esercenti che si avvalgono, per la propria attività, di dipendenti o terzi incaricati».

Le linee guida «vanno ritenute come minimali in quanto rimane la possibilità da parte del concessionario di adottare eventuali ulteriori misure», le stesse misure possono essere applicate «contemporaneamente, o secondo un approccio piramidale».

Le misure indicate dalle linee guida dovranno essere adottate e comunicate ai Monopoli entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, in seguito saranno effettuate le verifiche dall’Agenzia.

VLT

Nel settore Videolottery (le macchine che consentono vincite fino a 500mila euro e presenti solo in ambienti dedicati) «il National Risk Assessment ha evidenziato un livello di rischio elevato».  A luglio del 2017 sono entrate in vigore le disposizioni che prevedono per concessionari, distributori ed esercenti la verifica dell’identità dei clienti e la conservazione dei dati di ogni singolo “ticket” - lo scontrino di gioco rilasciato dalle macchine - “di importo pari o superiore a 500 euro”. Le linee guida ribadiscono l’adozione delle procedure che consentano di monitorare “le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana” e “i comportamenti anomali legati all’entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati”. Per ottenere questo, sarà obbligatorio acquisire i dati identificativi del cliente, “all’atto della richiesta o dell’effettuazione dell’operazione di gioco”, oltre alla data delle operazioni di gioco, al valore delle operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati.

Tutti gli operatori della filiera dovranno disporre di sistemi di gioco che consentano la verifica di ticket di importo nominale superiore ai 500 euro ma anche di biglietti “che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso”. Una misura per contrastare la pratica di riciclaggio delle cosiddette banconote ‘dormienti’: l’escamotage con il quale chi intende riciclare denaro inserisce soldi nelle macchine, non gioca un euro stampando la ricevuta per incassare, così, soldi puliti perché effetto di una apparente vincita al gioco. Distributori ed esercenti sono tenuti all’invio dei dati relativi al cliente e all’operazione, al concessionario di riferimento, entro 10 giorni dall’effettuazione della giocata. Inoltre sarà compito dei concessionari mettere a disposizione dei gestori di sala funzionalità per monitorare le attività dei giocatori e incrociare i dati per rilevare i comportamenti anomali. Verifiche che riguardano non solo le giocate in contanti, ma anche le vincite e i crediti residui su conti gioco nominativi, carte di credito prepagate e ticket di gioco. Per individuare i comportamenti anomali il monitoraggio vengono inoltre forniti degli indici, come il rapporto inferiore al 20% tra importi giocati rispetto a quelli introdotti, o tra vincite e valore dei ticket, ma anche importi non in linea con i valori medi rispetto alla stessa sala o alle sale della stessa zona, nel Comune o nella Provincia di riferimento.

SCOMMESSE

Per le agenzie di scommesse sportive, le linee guida individuano alcune minacce specifiche come «la portabilità» delle ricevute scommesse, le possibili frodi sportive «con conseguente alterabilità delle quote», o il «reinserimento di denaro» derivante illeciti commessi nei punti vendita da parte degli stessi gestori delle agenzie. Minacce trasversali rispetto ad altri settori «fisici» ma anche derivanti da «fattori esterni» che caratterizzano alcune aree geografiche, come «infiltrazioni criminali sul territorio, economia informale, uso diffuso del contante». Il primo livello di allarme per i concessionari è la scelta «dei soggetti da contrattualizzare» nella gestione «dei propri negozi di gioco e “corner”». I concessionari dovranno inoltre valutare «comportamenti di gestori e giocatori all’interno dei punti vendita» in relazione a possibili frodi, ad esempio rilevando la «chiusura anticipata della raccolta» o le «operazioni multiple», con più giocate di importo inferiore rispetto a quello previsto per identificare i giocatori. Una analisi che dovrà essere basata sulla raccolta «media dei singoli punti vendita» e rispetto alle «aree geografiche predefinite», come i Comuni o le Province. Anche in questo caso i concessionari dovranno fornire ai gestori degli strumenti per l’identificazione dei giocatori, l’incrocio e la verifica dei dati.

BINGO

Le novità riguarderanno anche le sale Bingo: gli “alert” per avviare verifiche e controlli comprendono circostanze «soggettive», come l’uso di banconote di grosso taglio da parte dei giocatori per acquistare le cartelle, richieste di pagamento di vincite inferiori ai 2mila euro o spezzettate, documenti scarsamente leggibili, a questi indizi possono aggiungersi quelli «oggettivi» come la presenza di clienti che non acquistano cartelle, assegnazione di premi in orari vicini a quelli di apertura o la «scarsa affluenza» in occasione di partite con premi aggiuntivi. Inoltre sarà necessario valutare la raccolta e la vendita delle cartelle in relazione alla media di sala, alla media dei giocatori, a quella delle vincite e registrando il numero delle vincite con richiesta di pagamento in contanti. Infine le linee guida sottolineano come gli operatori dovranno avere particolare attenzione alla formazione e all’aggiornamento del personale di sala sulle direttive e le linee guida per l’antiriciclaggio.

ONLINE

Per il gioco online le misure di contrasto indicano una particolare attenzione allo stato dei conti gioco, in particolare quelli sospesi e quelli che presentano «movimentazioni rilevanti», o ai conti che presentano «una “concentrazione anomala” di vincite o perdite in un arco temporale limitato», in particolare in modalità di gioco in cui c’è interazione tra i giocatori (come il poker online o le scommesse bet exchange). Altri indicatori sono «la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati», o «la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco» o infine «l’individuazione di anomalie nell’utilizzo del conto di gioco» nel rapporto tra ricariche e prelievi.

PG/Agipro

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