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Attualità e Politica

18/01/2019 | 17:15

Computer in Pvr: Tribunale Avellino annulla sanzione Adm da 20mila euro, avv. Agnello: “Dubbi interpretativi sulla norma”

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Computer Tribunale Avellino Agnello

ROMA - La presenza di computer e altre apparecchiature elettroniche in punti vendita scommesse non può essere sanzionata, dal momento che «non risulta in alcun modo provato che i personal computer fossero destinati al gioco presso concessionari o soggetti privi di concessione». E’ quanto si legge in una sentenza del Tribunale Civile di Avellino che ha annullato la sanzione da 20mila euro applicata al titolare di un punto vendita di ricariche virtuali per le scommesse online «per aver messo a disposizione dei clienti apparecchiature che consentono di giocare su piattaforme di gioco», come si legge in una nota. Il Tribunale ha accolto «il ricorso proposto dall’avvocato Daniela Agnello e ha condannato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) al pagamento delle spese di lite (circa 10mila euro, ndr)». «La normativa in materia di computer e apparecchiature che consentono ai clienti di giocare su piattaforme di gioco munite di titolo concessorio, si espone a diversi dubbi interpretativi e potrebbe determinare un diffuso contenzioso», sostiene l’avvocato Daniela Agnello, commentando la decisione del Tribunale, dunque è necessario un intervento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli «in linea alle emergenti esigenze tecnologiche, finalizzato alla necessità di non isolare gli esercizi commerciali che collaborano alla crescita del settore». L’avvocato ha sottolineato come il verbale di accertamento fosse basato su norme e sanzioni (contenute nel Dl Sviluppo del 2012 e nelle leggi di stabilità per il 2015 e 2016) relative al settore delle slot machine in cui si fa però un riferimento generico ad «apparecchiature» che consentono ai clienti di giocare su piattaforme di gioco online. Il Tribunale ha accolto le tesi della difesa, in particolare «non risulta in alcun modo provato alla luce del verbale prodotto» che i computer fossero utilizzati per consentire ai clienti del punto vendita «di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione da soggetti autorizzati oppure da operatori privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità».

PG/Agipro

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