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Attualità e Politica

29/10/2019 | 12:50

Decreto Fiscale, Servizio Studi: chiusura dei punti vendita in caso di mancato versamento dell'imposta unica

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Decreto Fiscale Servizio Studi punti vendita imposta unica

ROMA - L'articolo 31 del Decreto Fiscale «affida a un provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il relativo concessionario è debitore
d'imposta unica in base a sentenza anche non definitiva». È quanto si legge nel dossier del Servizio Studi di Camera e Senato. «L’Agenzia delle dogane e dei monopoli diffida coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica e, in caso di mancato versamento nei termini di cui al primo
periodo, procede all’escussione delle garanzie prestate». L'obiettivo è «contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza. Fermi restando i poteri e le competenze del Questore, nonché i divieti e le sanzioni vigenti in materia di offerta al pubblico di gioco, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si dispone la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in base a una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventa
definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna». La disposizione si applica anche «ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l'attività è esercitata, che risultino debitori d’imposta unica anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l’invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l’intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell’avvenuto pagamento». L’Agenzia delle dogane e dei monopoli «avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all’esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell’esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da diecimila a trentamila euro, oltre alla chiusura dell’esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle
somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal deposito».
La relazione illustrativa motiva la disposizione considerando che «il mancato pagamento dell'imposta unica, oltre a far venire meno il rapporto fiduciario con il concessionario, è suscettibile di produrre situazioni di "concorrenza sleale" da
parte dei concessionari inadempienti rispetto agli operatori regolari». Inoltre la norma «mira ad attribuire all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ulteriori mezzi per il recupero dell'imposta unica. Si dispone infatti che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’ambito dell’attività ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni. In caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all’escussione delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti. Il soggetto obbligato è tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta giorni dall’escussione, a pena di decadenza della concessione».
MSC/Agipro

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