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Attualità e Politica

09/11/2021 | 11:13

Fondo Salvasport, Tar Lazio: Adm inadempiente, da rivedere le modalità di calcolo per gli operatori betting exchange

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Fondo Salvasport Tar Lazio Adm inadempiente da rivedere le modalità di calcolo per gli operatori betting exchange

ROMA - L'Agenzia Dogane e Monopoli dovrà rispettare la sentenza del Tar Lazio dello scorso aprile, relativa al calcolo per il versamento del contributo al fondo “salvasport” dovuto dagli operatori di betting exchange. Il tribunale amministrativo ribadisce con una nuova decisione quanto stabilito oltre sei mesi fa sul caso sollevato da Betfair. La società aveva sollevato dubbi sulle modalità e sui termini del versamento del contributo - previsto dal Dl Rilancio per fronteggiare la crisi del settore sportivo - pari allo 0,50% della raccolta da scommesse su eventi sportivi di ogni genere. Nella sentenza di aprile, il Tar aveva accertato che Adm non aveva svolto gli approfondimenti necessari a individuare le modalità di calcolo per operatori come Betfair. Il betting exchange, in effetti, è una modalità che consente ai giocatori se fare da banco o puntare, e il concetto di "raccolta" è diverso da quello delle scommesse tradizionali. Le società di BE - i cui ricavi sono rappresentati da una commissione sulle vincite ottenute dai giocatori - sono soggetti intermediari di servizio e offrono uno scambio tra gli utenti, mentre i bookmaker classici accettano la puntata e pagano o riscuotono in base ai risultati.


In seguito alla sentenza, Adm aveva emesso un nuovo provvedimento, ritenuto però da Betfair «una conferma del precedente». Una tesi nuovamente accolta dal Tar, per il quale l'Agenzia non ha chiarito il percorso logico che ha portato alla definizione di raccolta con riferimento al betting exchange.
«L’Agenzia, senza ulteriormente interloquire con i concessionari interessati, pubblicava sul proprio sito internet una nuova "versione consolidata" della determinazione direttoriale già annullata recante la medesima data e lo stesso numero di protocollo» in cui l’amministrazione «nel riprodurre pedissequamente le relative originarie previsioni» si era limitata ad aggiungere solo alcuni incisi nelle premesse del provvedimento. «Dalla semplice lettura di tali periodi emerge con evidenza come l’Agenzia - all’esito di un coinvolgimento poi rivelatosi fittizio degli operatori interessati - abbia del tutto omesso di ottemperare» alle richieste dei giudici. Di conseguenza, il ricorso di Betfair deve essere accolto «per violazione ed elusione di quanto statuito da questo Tribunale».
LL/Agipro

 

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