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Attualità e Politica

12/07/2017 | 10:02

Giochi, circolare GDF su Antiriciclaggio: "Attività di controllo mirate per esercenti e gestori"

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Giochi circolare GDF Antiriciclaggio

ROMA - È necessario che i reparti del Corpo della Guardia di Finanza "procedano fin da subito, nell’ambito dell’ordinaria attività istituzionale, all’avvio di mirate attività di controllo nei confronti degli esercenti e distributori" di gioco, "al fine di verificare il rispetto" delle norme contenute nel decreto legislativo che ha recepito la quarta direttiva Antiriciclaggio. È quanto si legge in una circolare della Guardia di Finanza, in cui sono fornite le direttive operative per l’attività delle Unità operative del Corpo conseguenti all’attuazione della IV direttiva Antiriciclaggio, che "rafforza il sistema di monitoraggio e controllo sull’attività dei soggetti che operano nel settore dei giochi, attraverso la costituzione di una banca dati informativa e il potenziamento delle funzioni di controllo della Guardia di Finanza". 
Il decreto, ricorda la GDF nella circolare,  "prevede l’onere per i concessionari di gioco di adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti gli operatori che compongono la rete distributiva di cui i concessionari stessi si avvalgono per l’offerta dei servizi". Inoltre prevede anche che "l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa presentazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria, emani linee guida ad ausilio dei concessionari" e, "proprio al fine di evitare che il settore possa essere utilizzato quale canale per il riciclaggio di risorse di provenienza illecita, introduce disposizioni specifiche per gli operatori del gioco, che vanno ad integrare gli obblighi di adeguata verifica e conservazione previsti in linea generale per tutti i soggetti obbligati". Alla Guardia di Finanza è attribuito "il controllo sull’osservanza delle disposizioni dettate per i citati esercenti e distributori con il compito conseguente di accertare e contestare le relative violazioni". Il decreto, ricorda la circolare, prevede che "l’identificazione del cliente debba essere effettuata dagli esercenti e distributori attraverso i quali viene offerto il servizio di gioco su rete fisica, a diretto contatto con il pubblico, ovvero attraverso apparecchi videoterminali, che devono altresì acquisire e conservare per un periodo di due anni anche le informazioni relative alla data di effettuazione delle operazioni di gioco, al valore delle stesse ed ai mezzi di pagamento utilizzati". Tale obbligo di identificazione "sussiste ogni volta che il cliente richiede o effettua operazioni di gioco per un importo pari o
superiore a 2.000 euro"; per gli apparecchi videoterminali, l'obbligo scatta "nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore a 500 euro". È anche previsto che i concessionari assicurino che "gli apparecchi VLT siano dotati di specifiche funzionalità per verificare i ticket di importo nominale pari o superiore a 500 euro, nonché i tagliandi di qualunque importo che indichino assenze di vincite o una bassa percentuale rispetto al valore dello stesso ticket" e "tali adeguamenti tecnologici dovranno essere adottati entro 12 mesi". I dati acquisiti relativi al cliente e all’operazione "devono essere inviati dagli esercenti e distributori al concessionario di riferimento entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione stessa". Nella circolare, la Guardia di Finanza chiarisce che "l’Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica l’osservanza delle disposizioni di mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, mentre la Guardia di Finanza è chiamata a controllare il rispetto dei presidi antiriciclaggio, di carattere generale, nonché delle prescrizioni specificamente dirette agli esercenti e distributori". In questa prospettiva, viene previsto che "le due istituzioni adottino protocolli
d’intesa, al fine di assicurare lo scambio informativo necessario a garantire il
coordinamento e l’efficacia delle attività di rispettiva competenza". 
Per quanto riguarda le sanzioni, il decreto prevede "la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro applicabile ai distributori ed esercenti che non ottemperano alle disposizioni" e "la notifica, a cura della Guardia di Finanza, del verbale di contestazione delle violazioni, anche al concessionario per conto del quale il distributore o l’esercente opera". Previste anche "la sanzione accessoria della sospensione dell’attività da 15 giorni a 3 mesi, nel caso in cui il Reparto operante accerti, a carico del distributore o dell’esercente, una violazione grave delle disposizioni previste e riscontri, a carico del medesimo soggetto, due provvedimenti sanzionatori emessi nel corso dell’ultimo triennio" e una "sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro in caso di inosservanza del provvedimento, la cui esecuzione e controllo sono affidati sempre al Corpo".
MSC/Agipro

 

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