Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 28/03/2024 alle ore 20:45

Attualità e Politica

10/02/2022 | 17:00

Giochi e distanziometro, Tar Emilia boccia il Comune di Piacenza: no alla chiusura di una sala vicina alla Chiesa Evangelica

facebook twitter pinterest
Giochi e distanziometro Tar Emilia boccia il Comune di Piacenza: no alla chiusura di una sala vicina alla Chiesa Evangelica

ROMA - Potrà proseguire l'attività la sala giochi e scommesse di Piacenza a cui il Comune aveva ordinato la chiusura o il trasferimento dei locali per il mancato rispetto del "distanziometro". A stabilirlo è il Tar Emilia Romagna nella sentenza pubblicata oggi, che accoglie il ricorso presentato dalla società titolare della sala. La vicenda, iniziata a giugno 2018, è ancora una volta imperniata sulla distanza minima che le attività di gioco devono mantenere da luoghi sensibili come scuole e chiese. Sulla base della legge regionale contro la ludopatia - che sul punto prevede almeno 500 metri - il Comune aveva mappato le zone "off limits" del territorio, inizialmente senza rilevare violazioni da parte della sala. Anche il successivo cambio d'uso di un edificio nelle vicinanze - diventato sede delle Chiese Cristiane Evangeliche - aveva cambiato la situazione, visto che in una delibera del 2017 il Comune rilevava che tale sede di culto «non costituisce impedimento alle attività di sala giochi/sala scommesse già presenti e in attività». Il caso si è aperto un anno dopo, quando in una nuova mappatura dei luoghi sensibili la presenza della Chiesa Evangelica è invece risultata decisiva per la chiusura o lo "sfratto" della sala. Tuttavia, rileva il Tar, l’inserimento della chiesa tra gli spazi sensibili «risulta illegittimo per contrasto con altre precedenti Determinazioni comunali sul punto». Chiamato a chiarire la questione, il Comune di Piacenza «nulla ha replicato nella propria relazione circa tale specifico profilo». Dunque, concludono i giudici, l’inserimento della Chiesa Evangelica tra i luoghi sensibili «non può ritenersi ostativo alla continuazione dell’attività esercitata dalla ricorrente nella sala giochi in esame, benché posta a distanza di 244 metri dal predetto edificio».
LL/Agipro

Foto Credits George Hodan CC0 1.0

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password