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Attualità e Politica

11/10/2022 | 17:09

Giochi e distanziometro, Tar Emilia conferma la chiusura di una sala scommesse di Novellara (RE)

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Giochi e distanziometro Tar Emilia conferma la chiusura di una sala scommesse di Novellara (RE)

ROMA - Chiusura confermata per una sala scommesse di Novellara, in provincia di Reggio Emilia, a cui nel 2018 il Comune aveva imposto lo stop o la delocalizzazione dell'attività perché troppo vicina alla piscina comunale. A stabilirlo è il Tar Emilia Romagna nella sentenza pubblicata oggi che respinge il ricorso presentato dalla società titolare del locale. Il provvedimento di chiusura era stato adottato per il mancato rispetto del distanziometro previsto dalla legge regionale sul gioco: la norma del 2013 impone almeno 500 metri di distanza tra le sale giochi e luoghi sensibili (come gli impianti sportivi), in caso contrario l'attività deve chiudere o trasferirsi in una nuova sede. I giudici confermano che gli enti locali hanno facoltà di limitare l'esercizio delle sale sotto distanziometro: «Il Comune ha legittimamente esercitato i propri (autonomi) poteri finalizzati alla tutela della salute pubblica», si legge nel provvedimento. Secondo il Tar, inoltre, non può essere sostenuta la presunta retroattività della legge regionale, che ha avuto effetto anche sulle attività già esistenti nel momento della sua entrata in vigore: «Non sussiste alcuna applicazione retroattiva delle disposizioni in materia di ludopatia, essendo le stesse applicate ad una situazione presente di pericolo per la salute pubblica e consistente nella vicinanza della sala scommessa ad un luogo sensibile». Per i giudici «sarebbe del tutto irragionevole che tale divieto valesse unicamente per le nuove attività e non anche quelle già in essere atteso che tali attività risultano pregiudizievoli per la salute pubblica». Il rischio per la salute, infatti, «risulta presente sia per attività già in essere che per attività future essendo legato - conclude il Collegio  - alla tipologia delle stesse  e non certo alla loro preesistenza o meno».
LL/Agipro

Foto credits wp paarz/Flickr CC BY-SA 2.0

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