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Attualità e Politica

04/03/2020 | 17:10

Giochi in Campania, legge pubblicata sul Bollettino Regionale: distanziometro fissato a 250 metri, salve le attività già esistenti

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Giochi in Campania legge pubblicata sul Bollettino Regionale: distanziometro fissato a 250 metri salve le attività già esistenti

ROMA - Pubblicato sul Burc, il Bollettino Ufficiale della Regione Campania il testo unificato recante "Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d'azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari", approvato dal Consiglio Regionale il 10 febbraio scorso. La legge individua in modo analitico le competenze della Regione che disciplina e monitora le attività delle sale da gioco e degli spazi per il gioco attraverso la regolamentazione degli orari di esercizio e delle distanze da luoghi sensibili.

Distanziometro a 250 metri - Viene vietata la nuova apertura di attività di gioco (sale dedicate, corner, esercizi pubblici che installano apparecchi) ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore a 250 metri e viene previsto che, per le attività già esistenti, le disposizioni regolanti le distanze non siano applicabili, a condizione che detti esercizi siano siano dotati o si dotino (entro 240 giorni dall'entrata in vigore della legge) di una serie di requisiti e presidi volti a prevenire e contrastare il fenomeno del disturbo da gioco d'azzardo, come ad esempio l'accesso selettivo all'offerta di gioco, la videosorveglianza, la partecipazione dei titolari dell'attività ai corsi di formazione previsti dalla legge.

Nuove aperture - Il testo specifica che «non costituisce nuova apertura il semplice trasferimento di titolarità delle attività, così come non costituiscono nuova installazione la sostituzione degli apparecchi in corso di validità del contratto, oppure il rinnovo o stipula di contratto con differente gestore o concessionario, a condizione che il numero di apparecchi installati presso il locale rimanga invariato.I luoghi sensibili - Questo l'elenco dei luoghi sensibili: istituti scolastici (comprese scuole dell'infanzia e nidi), strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale; luoghi di culto.

Gli orari - Per quanto riguarda gli orari di esercizio delle slot, viene introdotta una disciplina differenziata: gli esercizi pubblici (bar, tabacchi, ecc.) dovranno osservare una sospensione di complessive 12 ore giornaliere, di cui 10 consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolasti (23-9), e le restanti 2 nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12,30 alle 14,30. Per le sale la sospensione è di 8 ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 10.

Formazione e prevenzione -  Nel testo è contemplata anche una complessa disciplina sul versante della cura, della prevenzione e della formazione. È istituito l'Osservatorio Regionale sul Disturbo da Gioco d'Azzardo, con a capo un delegato espresso dal Presidente della Commissione consiliare Sanità. Tra i componenti, uno per ogni azienda sanitaria locale, mentre tre saranno rappresentanti  dei concessionari e degli operatori del gioco pubblico. L'Osservatorio, tra le funzioni, monitora l'efficacia delle politiche di prevenzione, formula proposte e pareri alla Giunta e al Consiglio regionale, trasmette alla Giunta regionale e alle Commissioni una relazione annuale sull'attività svolta. Il contrasto e la cura del DGA (disturbo da gioco d'azzardo), si svolgono attraverso un Piano di Azione regionale, di durata biennale, che deve essere approvato dalla Giunta regionale. Per i gestori di attività di gioco sono previsti corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla riduzione del DGA, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio; all'attivazione della rete di sostegno; alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria.

 

SA/Agipro

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