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19/02/2020 | 12:56

Lazio, stretta sui giochi in Consiglio regionale: ok al distanziometro per le attività esistenti, ma cinque anni per adeguarsi

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Lazio passa la stretta sui giochi in Consiglio regionale: distanziometro per le attività già esistenti cinque anni per adeguarsi

ROMA – Passa nel Consiglio regionale del Lazio la stretta sul settore dei giochi, ma si è trovata una "mediazione" nel corso del dibattito in Aula, per le sale già esistenti. Nella seduta di oggi, nell'ambito del “Collegato” (un provvedimento ad ampio spettro in materia economica), è stata approvata la proposta di modifica della legge numero 5 del 5 agosto 2013, sulla prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico. La modifica più incisiva è quella che assoggetta al distanziometro le sale giochi e gli esercizi pubblici che ospitano slot. Va ricordato che la legge regionale nella sua precedente versione vietava il gioco con gli apparecchi a una distanza inferiore a 500 metri da una serie di “luoghi sensibili” (scuole, luoghi di culto, ospedali, centri giovanili), ma tale divieto si applicava solo alle nuove aperture. Da oggi, sono invece sottoposte ai rigori del distanziometro tutte le attività già sul territorio, come avviene già in Piemonte ed Emilia-Romagna. Il testo stabilisce i tempi di adeguamento: gli esercizi pubblici (bar, tabacchi, ecc.) devono rimuovere le slot entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della modifica. I comuni però possono prorogare questo termine fino a quattro anni – secondo quanto previsto da un emendamento del M5S approvato oggi in Consiglio - qualora gli apparecchi siano collocati all'interno dell'unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell'unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio. Quanto alle sale, devono adeguarsi (cioè chiudere o trasferirsi) entro quattro anni, che diventano cinque per le autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014. Il distanziometro, infatti, si applica «alle nuove concessioni e ai titolari delle sale da gioco esistenti che si adeguano entro i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, o entro i cinque anni in caso di autorizzazione decorsa dal 1 gennaio 2014», secondo la modifica introdotta dalla proposta approvata oggi in Consiglio, dopo la riformulazione dell’emendamento approvato dal consigliere Stefano Parisi.

Un'altra modifica dà ai comuni una larghissima autonomia nella disciplina dei punti di gioco. Stabilisce che nel caso in cui le amministrazioni locali abbiano disposizioni in contrasto con la legge regionale su distanze e luoghi sensibili, prevalgano le norme più restrittive. Infine, i comuni devono trasmettere all'Osservatorio sul fenomeno del gioco d'azzardo, organo previsto dalla legge regionale, la mappatura delle sale da gioco autorizzate.

SA/Agipro

 

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