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Attualità e Politica

26/07/2019 | 16:23

Scommesse, Tar Lazio: "Concessionari storici privilegiati, nessun risarcimento per apertura del mercato"

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Scommesse Tar Lazio: Concessionari storici privilegiati nessun risarcimento per apertura del mercato (1)

ROMA - «I concessionari storici hanno goduto di un mercato ristretto per lungo tempo, pur in una situazione di incompatibilità comunitaria» e hanno sfruttato «una situazione di privilegio rispetto all’intervenuto (ma non attuato sino al 2006) quadro di liberalizzazione del settore». E' quanto specifica la Seconda sezione del Tar Lazio, con una sentenza relativa alla richiesta di risarcimento del danno subito per effetto dell’illegittima attività amministrativa, avanzata da alcune agenzie ippiche nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sul bando scommesse 2006.
Le agenzie avevano contestato che la struttura organizzativa del bando non tutelava adeguatamente i concessionari "storici". Non sarebbe, infatti, stata «contrastata adeguatamente l’attività degli scommettitori esteri, principalmente di nazionalità inglese, i quali non erano tenuti né al pagamento dei “minimi garantiti” né a quello dell’imposta unica» e il «totalizzatore nazionale e i servizi telematici previsti per lo svolgimento dell’attività sarebbero stati attivati dall’amministrazione finanziaria con notevole ritardo». 

L'Amministrazione, dunque, avrebbe «omesso di adottare la preventiva regolamentazione di “salvaguardia” dei concessionari “storici”, provvedendo, viceversa, ad emanare direttamente i nuovi bandi di gara, così consentendo la proliferazione di nuovi negozi di vendita e di corners, e così pregiudicando la posizione qualificata intestata ai “vecchi” concessionari».

Secondo i giudici amministrativi, che si sono espressi definitivamente sul ricorso, la domanda risarcitoria, basata su un danno patrimoniale derivante dalla contrazione degli utili di impresa negli anni 2007-2009, e fondata su una «mancata tutela, ad opera dell’amministrazione intimata, degli interessi e dei diritti dei concessionari “storici” della fase di riordino del comparto giochi» non può essere accolta. 

Nella sentenza il Tar Lazio specifica che: «il rinnovo delle concessioni, già di per sé, ha rappresentato un rimedio apprestato dall’amministrazione per “salvaguardare” i diritti dei concessionari “storici”, per le scommesse ippiche e sportive. Prova ne è che il rinnovo è stato adottato in via d’urgenza e senza aver previamente verificato i requisiti per la prosecuzione del rapporto concessorio» e che «sempre nello spirito di tutelare la posizione dei vecchi concessionari, la prosecuzione della concessione è stata favorita dal mantenimento del servizio di collegamento al totalizzatore nazionale, anche durante il periodo di controllo successivo dei requisiti per l’ottenimento del titolo, senza dunque che vi fosse alcuna cesura nel servizio». Circostanze che hanno comportato un «indubbio vantaggio per i concessionari “storici”» Il "Decreto Bersani" che nel 2006 lanciò un bando di gara per l'apertura di 5000 nuovi punti scommesse e 8000 punti ippici, infine, fu un intervento necessario per «rendere conforme la normativa interna a quella europea nonché ad allinearla al principio della libera concorrenza» e dunque fu un «intervento normativo imposto». In questo caso, concludono i giudici amministrativi, nonostante la mancata applicazione delle "misure di salvaguardia", la «tutela dei concessionari “storici” è stata comunque garantita nei termini e nei limiti di quanto sopra esposto, vale a dire per mezzo di un prolungamento delle concessioni originarie pressochè automatico e pur in assenza di una verifica preventiva dei requisiti e delle garanzie, nonché per mezzo di una riparametrazione dei minimi garantiti, non più quantificati secondo i pregressi criteri previsti “ante liberalizzazione”».


SA/Agipro

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