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Attualità e Politica

19/05/2023 | 13:14

Slot, Consiglio di Stato riforma sentenza del Tar sul caso “extracontingentamento”: c'è difetto di giurisdizione, decisione spetta al giudice ordinario

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Slot Consiglio Stato riforma sentenza Tar

ROMA – Nuovo capitolo della vicenda che riguarda un concessionario di apparecchi e il calcolo delle penali da "extracontingentamento" delle slot machine effettuato da Adm. Il Consiglio di Stato ha infatti riformato la precedente sentenza del Tar del Lazio (che dava ragione al concessionario) dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rimandando la causa al giudice ordinario in sede civile. Il caso riguarda la norma contenuta nella legge di stabilità 2011, che prevedeva sanzioni nel caso in cui in un esercizio commerciale fosse stato installato un numero di apparecchi superiore ai limiti indicati dall'Agenzia Dogane e Monopoli. I criteri utilizzati dall'Amministrazione per applicare la norma erano stati però contestati dalla società: le penali erano state ripartite proporzionalmente tra i concessionari proprietari degli apparecchi, a prescindere dalla data di installazione delle slot in esubero. Una modalità che secondo il concessionario penalizzava gli operatori non responsabili della violazione della norma. Secondo Palazzo Spada, però, “in tema di concessioni di pubblici servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto successiva all'aggiudicazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”, che ha il compito di “giudicare sulle questioni inerenti all'adempimento e/o all'inadempimento della concessione con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo”. “Non essendo – scrivono i giudici del Consiglio di Stato - coinvolti poteri autoritativi discrezionali inerenti alla determinazione del canone” bensì discutendosi del quantitativo “dovuto dalla società appellata in ragione dell’esercizio del diritto soggettivo al mantenimento degli apparecchi di intrattenimento eccedenti il limite del consentito, il dedotto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussiste”. Per questo Palazzo Spada ha accolto il ricorso di Adm, riformando la sentenza del Tar e rimandando la decisione al giudice ordinario.
GM/Agipro

Foto credits wp paarz/Flickr CC BY-SA 2.0

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