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10/11/2022 | 13:52

Slot, uso del contante tra gestori ed esercenti: la Cassazione dovrà chiarire se è possibile derogare alle norme sulla tracciabilità

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Slot uso del contante tra gestori ed esercenti: la Cassazione dovrà chiarire se è possibile derogare alle norme sulla tracciabilità

ROMA -  L'uso del contante per i pagamenti tra gestori slot ed esercenti sale in primo piano nell'agenda della Corte di Cassazione. La vicenda - su cui i giudici supremi saranno chiamati a decidere in udienza pubblica - riguarda il contenzioso tra un gestore di slot machine e la società titolare di un bar, finite davanti al Tribunale di Venezia. A rivolgersi ai giudici era stato il gestore, che chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento con i proprietari del bar: la società in questione aveva comunicato l'intenzione di risolvere il contratto prima della sua scadenza, installando apparecchi appartenenti a un altro gestore.

A motivare tale decisione, la presunta violazione della normativa antiriciclaggio, dopo che il gestore aveva effettuato diversi pagamenti in contanti anziché tramite bonifico. Una modalità ritenuta in violazione del contratto stipulato dalle due società, a cui il gestore aveva ribattuto sostenendo la possibilità del pagamento in contanti «entro la soglia di 1.000 euro» in base alle disposizioni del Decreto crescita 2011 «ed entro la soglia di 3.000 euro» per quelle vigenti dopo la legge di stabilità 2015.

In primo grado il Tribunale aveva accolto il ricorso del gestore, condannando al risarcimento la società titolare del bar e ritenendo che il comportamento di quest'ultima avesse violato «i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto». Il Tribunale aveva inoltre rilevato «l'avvenuto pagamento della quota dovuta alla convenuta a mezzo contanti entro i limiti previsti dalla legge». Il successivo appello del bar era stato ritenuto inammissibile poiché privo di una ragionevole possibilità di essere accolto, ed è a questo punto che è entrata in scena la Cassazione. Dopo la camera di consiglio dello scorso giugno, il Collegio della Terza sezione civile si è espresso oggi, ritenendo «opportuna» la rimessione della causa in udienza pubblica (la cui data è ancora da stabilire), «in assenza di specifici precedenti»; la Corte sottolinea che si tratta della «prima applicazione delle disposizioni» dopo la pronuncia di maggio 2019, con la quale i giudici supremi avevano stabilito che i concessionari sono agenti contabili. Ma tale decisione «avendo un diverso oggetto, non risolve la questione dedotta» dalla società titolare del bar.

Andrà quindi chiarito nello specifico «se le norme sulla tracciabilità dei pagamenti per tutti i soggetti della filiera su conti correnti a ciò dedicati siano o meno derogate dalle disposizioni relative alla limitazione in contanti entro determinati limiti di valore». Altra questione è relativa all'interpretazione della previsione «apparentemente inderogabile del divieto di pagamento in contante, secondo la quale i pagamenti devono avvenire "con modalità che assicurino il tracciamento di ogni pagamento"». Occorre quindi stabilire «se questa locuzione intenda introdurre una deroga al sistema dei pagamenti su conti correnti tramite condizioni di tracciabilità, che nel caso di specie sarebbero soddisfatte dal sistema, ovvero se il generale divieto di pagamenti in contanti non consenta di ipotizzare una deroga».
LL/Agipro

Foto credits Brian Turner CC BY 2.0

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