Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 19/04/2024 alle ore 15:00

Attualità e Politica

10/11/2016 | 12:58

Tribunale civile di Roma: respinta richiesta risarcimento Stanleybet contro dirigente Adm

facebook twitter pinterest
Tribunale civile Roma Stanleybet fanelli

ROMA - La richiesta di risarcimento avanzata da Stanleybet nei confronti di Roberto Fanelli, Direttore centrale per i giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è “infondata” e deve essere respinta, con l’operatore che dovrà pagare in spese di giudizio 34mila euro. E’ quanto si legge nella sentenza della dodicesima sezione del Tribunale Civile di Roma, che ha deciso sulla vicenda relativa alla una circolare del 2013, firmata da Fanelli, che ribadiva il divieto di installare le slot nei centri scommesse collegati a bookmaker esteri non autorizzati dal Ministero dell’Economia. La circolare, si legge nella sentenza, è un “atto amministrativo di autorganizzazione utilizzato come mezzo di comunicazione interna”, non un provvedimento, ma una “mera direttiva” interna della pubblica amministrazione, che non ha effetti direttamente dannosi, visto che non è vincolante “per gli uffici a cui è destinata”.

La vicenda ha coinvolto, oltre alla Stanleybet e a Fanelli, anche la società assicuratrice Lloyd’s, chiamata in causa dal bookmaker per “una polizza contratta per la responsabilità civile”, sono inoltre intervenuti a sostegno delle posizioni del dirigente l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Lottomatica Videolot (quest’ultima assistita dal legale Cino Benelli). Secondo il giudice del Tribunale Civile Silvia Antonioni, non si può ritenere la circolare in contrasto con i principi comunitari, visto che “lungi dall’avere oggetto circoscritto al caso Stanley (alla quale non era certo personalmente diretta), contempla una generalità di casi, tra i quali quelli appunto estranei alla mancanza di concessione, compresi nella previsione normativa”. La circolare, si legge ancora, non può essere ritenuta lesiva, dal momento che “esortava chiaramente al rispetto delle singole situazioni” dei diversi operatori richiamando la “giurisprudenza nazionale e comunitaria che si è sviluppata sul punto”. La sentenza sottolinea ancora che nella circolare viene sottolineato che prima di irrogare sanzioni, nel caso di un mancato rilascio della licenza di polizia dalla Questura, è opportuno “attendere l’esito dell’eventuale contenzioso amministrativo (davanti al Tar del Lazio), nel caso in cui il soggetto interessato abbia impugnato il diniego dell’autorità di polizia, anche sulla scorta di una illegittima esclusione in passato dai bandi di gara”.

In sostanza la circolare, “lungi dall’apparire frutto di negligenza e volontaria ignoranza dei principi dell’Unione”, è stata approntata tenendo conto della normativa nazionale “che - con riserva assoluta di legge in materia – limita il mercato delle scommesse e del gioco, imponendo il sistema di concessioni statali e di autorizzazioni di pubblica sicurezza” per principi di interesse generale “di ordine pubblico e di pubblica sicurezza”, che limitano i principi comunitari di libera prestazione di servizi, come indicato anche dalla Corte di Giustizia Ue. Infine i giudici rilevano che, a sostegno della richiesta, Stanleybet ha prodotto “precedenti giurisprudenziali” favorevoli, ma che riguardano l’illegittimità dell’irrogazione di “sanzioni penali” o per “reati fiscali di omessa denuncia dei redditi”, che non sono pertinenti con l’oggetto della causa.

PG/Agipro

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password