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Attualità e Politica

27/04/2018 | 13:54

Giochi e "distanziometro" a Bolzano, Consiglio di Stato rinvia al 21 consulenza tecnica: udienza il 15 novembre

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ROMA - È stato ulteriormente prorogato, stavolta al 21 luglio 2018, il termine di consegna al Consiglio di Stato della relazione tecnica sulla provincia di Bolzano, che stabilirà i possibili danni causati dal “distanziometro” per le sale giochi contenuto nella legge regionale del 1992. È quanto si legge nelle nove ordinanze di Palazzo Spada pubblicate oggi sui ricorsi presentati da un gruppo di imprese che gestiscono sale a Bolzano e provincia. La consulenza tecnica, necessaria per esprimersi sulla sussistenza dell’“effetto espulsivo” delle attività legate al settore, era stata disposta dai giudici lo scorso giugno. La relazione avrebbe dovuto essere depositata entro il 30 marzo, ma a metà febbraio è stata richiesta una proroga dal consulente nominato dai giudici, il professore Cesare Pozzi, docente di Economia dell’impresa presso l’Università LUISS di Roma. La richiesta di proroga dei termini, scrivono i giudici, è stata accolta «in ragione della complessità delle operazioni peritali e della necessità di completare le acquisizioni documentali».
Entro il 21 maggio il consulente dovrà trasmettere alle parti uno schema della relazione, ed entro l’11 giugno i consulenti di parte dovranno inviare le loro osservazioni. Entro il 21 luglio, come detto, la documentazione dovrà essere depositata, mentre l’udienza pubblica per la discussione della causa è stata rinviata al 15 novembre.

Sono state invece ritenute inammissibili le nuove richieste istruttorie formulate dall’Associazione Italiana per i Diritti del Malato, intervenuta in giudizio dopo che era stata disposta la consulenza tecnica d’ufficio. Proprio per questo, scrivono i giudici, l’associazione non può «ampliare l’oggetto processuale e la materia del contendere né con l’introduzione di nuove domande o nuove ragioni di difesa né con nuove richieste istruttori». I giudici hanno anche respinto le istanze di revoca, presentate dal Codacons, delle ordinanze che avevano disposto la consulenza, nonché le obiezioni sulla presunta «lesione della garanzia del contraddittorio». LL/Agipro

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