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Attualità e Politica

03/02/2021 | 11:38

Scommesse e cessione della rete, Cassazione: "È compito dei giudici valutare la discriminazione del bookmaker"

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ROMA - Non spetta ai bookmaker dimostrare di aver subìto una discriminazione con la clausola sulla cessione della rete, contenuta nel bando scommesse del 2012: tale obbligo è invece compito dei giudici. È quanto ha stabilito la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza che ha accolto il ricorso presentato dalla titolare di un centro Stanleybet in provincia di Taranto. La sala della ricorrente era stata sequestrata nel 2019 per la mancanza della licenza di polizia, una decisione poi confermata lo scorso anno dal Tribunale del Riesame. I giudici supremi ricordano che il caso verte sulla cessione gratuita della rete a fine concessione, una clausola contenuta nel bando Monti giudicata da parte della Corte di Giustizia Europea in contrasto con i principi comunitari. La Corte di Cassazione, applicando le indicazioni della Corte Ue, aveva chiesto ai singoli tribunali di valutare questo tipo di ricorsi in base alle indicazioni della Corte Ue, tenendo conto delle particolarità del singolo caso e valutando l’effettiva antieconomicità della clausola. Nella vicenda della sala di Taranto, però, «il Tribunale del Riesame ha sostanzialmente eluso la questione della disamina del giudizio di economicità/antieconomicità della gestione», ritenendo erroneamente che questo punto dovesse essere sostenuto dalla difesa dell'esercente. «Tale onere incombe, viceversa, sull'organo d'accusa, che afferma la natura delittuosa della condotta contestata», spiega il Collegio nella sentenza pubblicata oggi. Se si agisse al contrario «ci si porrebbe in contrasto con il principio in base al quale, ai fini dell'emissione del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti». L'ordinanza di sequestro è stata quindi annullata e rinviata al Tribunale del Riesame, che dovrà procedere a una nuova valutazione. LL/Agipro

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