Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 18/04/2024 alle ore 20:38

Attualità e Politica

28/02/2018 | 10:06

Corte UE boccia norme ungheresi su casinò: disparità di trattamento tra operatori nazionali ed esteri

facebook twitter pinterest
corte ue ungheria casinò

ROMA - La normativa ungherese sul rilascio di concessioni per la gestione di casinò tradizionali in Ungheria e quella in materia di organizzazione di giochi di casinò online non sono compatibili con il diritto dell’Unione. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea sul caso Sporting Odds. Nel 2016 l’autorità fiscale ungherese aveva constatato che Sporting Odds offriva gioco online in Ungheria senza però possedere la concessione e l’autorizzazione richieste dalla normativa ungherese. Per tale violazione, l’autorità fiscale aveva inflitto alla Sporting Odds un’ammenda. 

La Corte ha constatato innanzitutto che il "sistema dualistico" dell'Ungheria - dove alcuni tipi di giochi (in particolare le scommesse sportive e quelle ippiche) sono assoggettati a un monopolio pubblico, mentre altri (in particolare i giochi di casinò tradizionali e online) possono essere organizzati da operatori privati, titolari di apposita autorizzazione - è compatibile con il diritto dell’Unione, perché non è contrario al principio della libera prestazione dei servizi. Tale sistema, secondo la Corte, non pregiudica l’idoneità del monopolio a realizzare l’obiettivo da esso perseguito, cioè prevenire la dipendenza dei cittadini dal gioco.

Tuttavia, la Corte ha constatato che la normativa ungherese riserva la possibilità di ottenere un’autorizzazione per l’organizzazione di giochi di casinò online ai soli operatori che gestiscono, in virtù di una concessione, un casinò situato nel territorio nazionale, e ciò costituisce una restrizione discriminatoria. Una tale restrizione radicale del principio della libera prestazione dei servizi non può essere giustificata da obiettivi come l'ordine pubblico e la sanità pubblica, in quanto gli stessi potrebbero essere raggiunti mediante misure meno pregiudizievoli.

La Corte ricorda infine che, sebbene la possibilità di organizzare delle pubbliche gare per la conclusione di contratti di concessione sia prevista dal diritto ungherese, tali gare non sono ancora state organizzate in Ungheria. Inoltre, la condizione secondo cui un operatore di giochi d’azzardo «di provata affidabilità» – con il quale, a norma del diritto ungherese, lo Stato può concludere contratti di concessione anche senza previo esperimento di pubbliche gare – deve aver esercitato per un periodo di dieci anni un’attività di organizzazione di giochi d’azzardo in Ungheria, costituisce una disparità di trattamento. Infatti, tale requisito penalizza gli operatori di giochi d’azzardo stabiliti in altri Stati membri rispetto agli operatori nazionali che possono soddisfare tale condizione più facilmente. LL/Agipro

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password