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Attualità e Politica

18/12/2022 | 11:54

Manovra 2023, bozza emendamento Governo: sarà possibile definire le controversie fiscali anche con l’Agenzia delle Dogane

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ROMA - Il Governo prepara una strada per la definizione delle controversie fiscali anche per le materie gestite dall’Agenzia delle Dogane, giochi inclusi. Lo stabilisce la bozza dell’emendamento governativo che Agipronews ha potuto visionare. L’articolo 42, al comma 1, sarà modificato, consentendo di “definire” le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate “ovvero l’Agenzia delle Dogane”, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione. Le controversie “possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.  La norma del 1992 richiamata nel testo stabilisce che il valore della lite si intende al netto di interessi e sanzioni irrogate con l’atto impugnato.  In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, scrive ancora il Governo, la controversia “può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia”. In caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale (Adm inclusa) nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, “le controversie possono essere definite con il pagamento del 40 per cento del valore della controversia (in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado) o del 15 per cento del valore, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado”. Nella Relazione tecnica, il Governo spiega che “la disposizione comporta effetti positivi che prudenzialmente non vengono stimati, rinviando ai dati di consuntivo. Le restanti parti del presente emendamento sono dirette a dare organicità alla definizione anticipata delle controversie tributarie, attualmente di numero rilevante, consentendo, innanzitutto, al giudice di verificare l’effettiva intenzione del contribuente di pervenire ad una vantaggiosa soluzione del contenzioso e nello stesso tempo contemperi l’interesse dell’amministrazione finanziaria ad uno smaltimento dell’arretrato senza pregiudicare il gettito di entrata nelle casse erariali”.

NT/Agipro

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