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Attualità e Politica

22/02/2021 | 11:34

Giochi, Cassazione conferma: pc non sono "totem", annullata sanzione di 30mila euro

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ROMA - Le sanzioni previste per gli esercenti che installano "totem" di gioco illegali non possono essere applicate ai gestori di internet point che mettono a disposizione della clientela personal computer dai quali è possibile collegarsi a siti di gaming. La Corte di Cassazione conferma il principio già esposto lo scorso dicembre sul caso sollevato dalla titolare di un internet point di Torino, per la quale l'Agenzia Dogane e Monopoli aveva disposto nel 2014 una sanzione di 30mila euro. Il Collegio della Seconda sezione civile ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello torinese che aveva confermato l'ingiunzione di Adm. Secondo i giudici, un personal computer non può essere considerato un "totem", un apparecchio di gioco illegale: le disposizioni contenute nel testo unico di pubblica sicurezza prevedono la sanzione per tutte le macchine «non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate» per i videoterminali, ovvero apparecchi collegati «alla rete telematica del sistema di gioco» forniti «delle periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, nonché dei dispositivi di inserimento, lettura ed erogazione di denaro, carte o ticket». La norma sui "totem" non può essere quindi applicata «a chi, come supposto dalla Corte d'Appello di Torino, installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni (nella specie, un internet point) di computer che comunque abbiano una connessione internet, mediante la quale i clienti possano accedere al gioco on line, sulla base di login e conti personali, ove non si tratti di dispositivi provvisti quanto meno dello strumento di accettazione di gioco ad opera dell'utente, o di periferiche per il pagamento con denaro o carte». Inoltre, «poiché la condotta sanzionata deve essere assoggettata alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi» non è possibile applicare al caso del gestore milanese neanche la stretta sugli apparecchi illegali introdotta con il "decretone" del 2019. LL/Agipro

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