Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 23/04/2024 alle ore 10:00

Attualità e Politica

05/02/2019 | 18:39

Giochi e limiti orari, il "ribaltone" del Tar Lazio: "Intesa Stato-enti locali non può essere ignorata, Comuni trovino accordo con i Monopoli"

facebook twitter pinterest
giochi limiti orari tar lazio anzio conferenza unificata

ROMA - L'accordo trovato in Conferenza Unificata sul riordino dei giochi non può essere ignorato dalle Amministrazioni locali, anche se l'intesa non è mai stata resa operativa da un decreto ministeriale. Dal Tar Lazio arriva una nuova interpretazione sui limiti orari imposti dai Comuni a sale e apparecchi da gioco. Nel caso in questione, il Collegio della sezione Seconda bis ha deciso di accogliere il ricorso di una sala bingo e di annullare l'ordinanza del Comune di Anzio, in provincia di Roma, con cui era stato autorizzato il funzionamento delle slot machine solo dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 24. L'intesa, adottata da Stato ed enti locali a settembre 2017, stabiliva che le caratteristiche dei punti di gioco e i criteri per la loro distribuzione fossero stabiliti dalla Conferenza Unificata. L'accordo indicava anche una serie di misure generali per il riordino del settore: sull'aspetto temporale, ricorda il Tar nella sentenza pubblicata oggi, «l’Intesa ha espressamente stabilito di riconoscere agli Enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di chiusura quotidiana di gioco», prevedendo anche che «la distribuzione oraria delle fasce di interruzione va definita, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale». Previsioni che però nel caso del Comune di Anzio sono state disattese «posto che la limitazione complessiva giornaliera del funzionamento degli apparecchi da gioco è stata dal Comune determinata, a fronte delle 6 ore massime previste dall’Intesa, in 13 ore e che nella definizione di tali misure non è stata in alcun modo coinvolta l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».

È a questo punto che il Collegio «ritiene di doversi in parte discostare dall’orientamento giurisprudenziale» fin qui tenuto dal Tar Lazio e da altri tribunali amministrativi sulla questione dei limiti orari. I giudici riconoscono che l'accordo non è mai stato recepito dal decreto del Mef che avrebbe dovuto renderlo operativo, ma non per questo deve essere ignorato. «Pur non rivestendo valore cogente – per non essere stata ancora recepita – l'intesa assume la valenza di norma di indirizzo per l’azione degli Enti locali, costituendo al contempo parametro per valutare la legittimità dei provvedimenti dagli stessi adottati in materia», si legge. L'intesa, in breve, «concretizza un accordo tra gli enti istituzionali partecipanti alla Conferenza Unificata» e costituisce un atto «cui non può essere disconosciuta una certa forza vincolante tra gli stessi, in quanto espressione di principi e regole comuni che in tale sede hanno trovato mediazione», dettando linee di indirizzo «uniformi per la futura azione di tali enti, anche al fine di creare un quadro regolatorio omogeneo sul territorio nazionale».

Nel caso dell'ordinanza di Anzio, in cui viene richiamato proprio l'accordo in Conferenza Unificata, emergono dunque «profili di intrinseca contraddittorietà», compreso il fatto che non è mai stata chiesta un'interlocuzione con l'Agenzia Dogane e Monopoli. Un punto importante per attuare «il principio di leale collaborazione degli enti istituzionali i cui interessi siano toccati dalla decisione amministrativa» e che impone un procedimento «ispirato alla logica della cooperazione, e quindi improntato alla più ampia consultazione». Il Tar punta infine il dito sull'istruttoria effettuata dal Comune: nonostante vengano riferiti i rischi derivanti dal gioco, «nessuna specifica analisi riferita alla realtà concreta che caratterizza il contesto comunale risulta essere stata svolta». LL/Agipro

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password