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Attualità e Politica

15/03/2021 | 11:34

Giochi, Tar Emilia conferma il distanziometro di Riccione: delocalizzazione possibile, la salute va tutelata

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ROMA - Secco no del Tar Emilia Romagna al ricorso di una sala bingo contro il regolamento sui giochi del Comune di Riccione, con cui è stata effettuata la mappatura dei luoghi sensibili così come previsto dalla legge regionale del 2013 contro la ludopatia. La norma prevede almeno 500 metri di distanza tra sale, apparecchi e spazi come scuole e chiese; le attività di gioco possono continuare la loro attività solo se delocalizzate in luoghi che rispettano il distanziometro, altrimenti scatta la chiusura. Nel caso in questione, la società titolare della sala bingo aveva sostenuto l'impossibilità di trasferire l'attività, vista la mancanza di aree idonee sul territorio comunale. Secondo i giudici, tuttavia, il distanziometro non provoca l'"effetto espulsivo" delle attività di settore, poiché queste hanno la possibilità di trasferirsi in altre zone, per quanto limitate. «Il suddetto "effetto espulsivo" non si determina, laddove risulti confermata l’esistenza di aree all’uopo idonee, anche se di superficie pari ad una minuscola porzione di territorio superstite». L'azienda, si legge nella sentenza, non ha quindi «in alcun modo dimostrato che la deliberazione comporti l’effetto espulsivo dalla stessa paventato né tanto meno che essa comporti l’ulteriore effetto, da collegarsi a quello espulsivo, di sostanziale espropriazione, senza alcun indennizzo, dell’attività dalla stessa lecitamente esercitata». Il Tar fa inoltre presente che la ricerca di un nuovo spazio dove ubicare la sala «risulta essersi arrestata subito dopo il diniego opposto dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli» alla richiesta di trasferimento della società. Tale circostanza, però non dimostra «in alcun modo la sussistenza dell'effetto espulsivo»: secondo il Tar l'operatore avrebbe dovuto impugnare il diniego dell'Agenzia, così come avrebbe dovuto opporsi al silenzio del Comune alla richiesta di indicare le zone del territorio comunale idonee per la sala, «in modo da consentire il contraddittorio processuale e il sindacato giurisdizionale di legittimità» di tali atti. Per i giudici, infine, il distanziometro può essere applicato anche alle attività già operative al momento della sua entrata in vigore: l’esistenza di un’autorizzazione precedente, conclude il Tar, non giustifica una «deroga permanente che sottragga l’operatore all’applicazione della disciplina regolamentare a tutela della salute». LL/Agipro

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