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Attualità e Politica

09/10/2019 | 17:22

Giochi, Tar Toscana: la sala scommesse cambia gestione? Il "distanziometro" può essere evitato

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ROMA - Il "distanziometro" previsto dalla legge regionale toscana per le sale da gioco si applica solo alle attività aperte dopo la sua entrata in vigore, ma il cambio di gestione di una sala non può essere automaticamente considerato una nuova apertura. In questi casi, quindi, non va applicata la norma sulle distanze minime dai luoghi sensibili. Così il Tar Toscana nella sentenza che accoglie il ricorso presentato dai gestori di una sala scommesse di Pieve a Nievole (PT) - rappresentati dagli avvocati Cino Benelli e Gianfranco Fiorentini - contro la decisione del Questore di non concedere la licenza a uno degli esercenti al momento del cambio di gestione. I due soci gestivano insieme la sala dalla sua apertura nel 2014 e in seguito uno dei due aveva ceduto «parte della propria quota di partecipazione» all'altro, mantenendo però i «medesimi codice fiscale e partita iva». Un cambiamento considerato dalla Questura una nuova apertura, in base alla quale è stato quindi negato il permesso per l'attività, vista la vicinanza della sala a un asilo. La valutazione è però stata ritenuta errata dal Tar: «Nel caso in esame, non ricorre un’ipotesi di “nuova apertura” - scrivono i giudici - l’impresa che gestisce il locale in questione è sempre la medesima, attiva nei medesimi locali sin dal 2014, essendosi solo da ultimo verificato un mutamento della compagine interna della società». Ritenere che il subentro di un nuovo rappresentante della società «comporti l’applicazione disciplina regionale in tema di distanze dai luoghi sensibili, significherebbe tradire la volontà del legislatore regionale di far salve le attività» già esistenti al momento della sua entrata in vigore. La Questura di Pistoia, conclude il Tar, «doveva limitarsi a verificare se, in capo al nuovo socio maggioritario e legale rappresentante sussistessero i requisiti soggettivi di moralità» previsti dalla legge. LL/Agipro

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