Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 24/04/2024 alle ore 20:32

Attualità e Politica

06/09/2021 | 11:25

Giochi in Toscana, Consiglio di Stato: un nuovo bancomat può “sfrattare” le sale troppo vicine all'apparecchio

facebook twitter pinterest
giochi toscana consiglio di stato bancomat scommesse distanziometro

ROMA - Il "distanziometro" previsto in Toscana per le sale da gioco deve essere applicato non solo alle nuove aperture, ma anche alle attività già autorizzate che successivamente vengono a trovarsi troppo vicine a un luogo sensibile. Il Consiglio di Stato conferma l'interpretazione del Tar Toscana sulle disposizioni introdotte nel 2013 con la legge regionale contro la ludopatia, che ha previsto una distanza minima di 500 metri tra sale giochi e luoghi come scuole e chiese. I giudici hanno respinto il ricorso (già bocciato dal Tar) presentato da un operatore di Calenzano (FI) a cui il Comune aveva intimato la chiusura per l'eccessiva vicinanza di un bancomat, uno dei punti "off limits" indicati dalla legge. Il Collegio non ha accolto l'argomentazione dell'operatore, secondo cui il bancomat, posto appena fuori l'esercizio, era stato installato in un periodo successivo all'apertura della sala, aperta con tutte le autorizzazioni necessarie. Il divieto di aprire a una distanza inferiore ai 500 metri, si legge nella sentenza, non vale solo per le nuove aperture di centri scommesse, «ma anche al mantenimento in esercizio delle attività già autorizzate e regolarmente avviate, quando sopravvenga una situazione di violazione del divieto che sia direttamente riconducibile all’operatore economico autorizzato». Nel caso in questione, in particolare, il bancomat si trovava proprio fuori dal locale ed era allacciato a una presa di corrente posta all'interno della sala. Il Comune non ha quindi effettuato «alcuna applicazione “retroattiva” delle disposizioni» sulle distanze minime, «dal momento che la venuta ad esistenza del “luogo sensibile” è successiva all’introduzione del divieto e dipendente da una condotta riconducibile al gestore». Al contrario, «quando nei pressi dell’attività esistente venga a sorgere un luogo sensibile all’insaputa (o anche contro la volontà) del gestore dell’esercizio, l’attività autorizzata può continuare, purché non vengano installati nuovi apparecchi».
LL/Agipro

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password