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Attualità e Politica

28/06/2021 | 12:05

Scommesse, Cassazione conferma condanna per esercente siciliano: pc collegati a sito non autorizzato, per i giudici è intermediazione

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ROMA - Il reato di scommesse abusive avviene in presenza di «qualsiasi attività» attraverso la quale si esercita «una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse». È quanto scrive la Corte di Cassazione nella sentenza che dichiara inammissibile presentato da un esercente siciliano. L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Scialla a tre mesi di arresto e 600 euro di ammenda per intermediazione. Nello specifico, era stato contestato «l'esercizio abusivo di attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi, tramite la predisposizione di quattro postazioni internet a disposizione dei clienti», con due delle postazioni connesse, al momento della verifica, a un sito di betting non autorizzato. «Si tratta di una contestazione che appare ricondotta alla previsione» della previsione contenuta nella legge 401/89 che punisce appunto l'intermediazione. Irrilevante, secondo i giudici, il fatto che la sentenza faccia riferimento a un comma diverso della norma, frutto di «un mero errore materiale», così come inverosimile la tesi secondo cui i pc erano collocati nell'esercizio solo per attirare la clientela.
Ne consegue «che non vi è contrasto tra contestazione e motivazione da una parte e dispositivo dall'altra». La Corte ha anche respinto il ricordo del Procuratore di Palermo, «infondato quanto alla dedotta illegalità della pena applicata». È inoltre inammissibile la censura sempre da parte della Procura sulla mancata confisca, non essendo stato spiegato «su quali beni si sarebbe dovuta disporre l'invocata misura di sicurezza».
LL/Agipro

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