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Attualità e Politica

22/08/2018 | 13:02

Scommesse, Cassazione dissequestra centro estero: “Carenti le motivazioni del Tribunale”

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ROMA - C’è una «carenza di motivazione» alla base dell’annullamento, da parte della Corte di Cassazione, della decisione del Tribunale del Riesame di Foggia, che a ottobre 2017 aveva confermato il sequestro delle attrezzature di un centro scommesse di Lucera, collegato al bookmaker austriaco Ulisse Gmbh. La Terza sezione penale ha accolto le tesi dei legali del titolare, indagato per raccolta abusive: il Tribunale ha erroneamente motivato l’ordinanza di sequestro, basando la sua decisione sul presunto trattamento discriminatorio per la mancata partecipazione del bookmaker al bando del 2012. Secondo la società, la discriminazione si è invece compiuta a seguito «della circolare dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli del 9 giugno 2016, in base alla quale si consentiva la prosecuzione dell'attività da parte dei concessionari fino alla pubblicazione del bando di gara, poi non effettuata, tanto da rendere necessari due ricorsi al Tribunale amministrativo regionale, per ottenere l'accesso al regime transitorio». Tesi accolta dai giudici supremi: la Ulisse Gmbh si è costituita nel 2016, dunque il bando 2012 non aveva alcuna relazione con il trattamento discriminatorio e con le presunte censure contro la durata limitata delle concessioni. In questo caso, scrivono i giudici, «l’oggetto dell'accertamento da effettuarsi da parte del Tribunale avrebbe dovuto essere la diversa questione della proroga delle concessioni in essere, conseguente alla mancata concreta adozione di un nuovo bando e, in particolare, il contenzioso aperto dalla Ulisse GMBH allo scopo di accedere al regime di proroga delle concessioni già in essere, in modo da non dover attendere le nuove assegnazioni e poter incominciare a operare». Nella decisione del Tribunale del riesame c’è una «carenza di motivazione che dovrà essere colmata con un nuovo giudizio», che sia pertinente alla situazione di fatto in cui si trova l’indagato e la società di riferimento. L’ordinanza impugnata è stata quindi rinviata al Tribunale di Foggia. LL/Agipro

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