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Attualità e Politica

29/03/2019 | 11:13

Scommesse, Cassazione: sanatoria non è un "lasciapassare" per reati precedenti

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ROMA - L'adesione alla sanatoria per i bookmaker esteri privi di concessione non esclude automaticamente i gestori dei centri scommesse dalle responsabilità di gioco abusivo, compiuto prima della regolarizzazione fiscale. È quanto sottolinea la Terza sezione penale di Cassazione sul caso di una esercente siciliana, condannata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta a 4 mesi di reclusione «in relazione a fatti accertati del 2010». I giudici supremi hanno respinto le argomentazioni della difesa, secondo cui l'adesione alla procedura di regolarizzazione nel 2015 comporterebbe «una particolare obbiettiva lievità» del reato contestato. Nonostante la sanatoria abbia permesso «di esercitare lecitamente l'attività precedentemente non autorizzata, ciò non può escludere a priori il disvalore del comportamento anteriore, né quindi determinare» la non punibilità, «soprattutto a fronte di una condotta che si era concretizzata nel protratto esercizio di un'attività di intermediazione nel settore dei giochi e delle scommesse». Secondo la Cassazione, inoltre, la rilevanza penale dell'intermediazione era già chiara all'epoca del fatto, «tenuto conto che era ben definito nella giurisprudenza di legittimità il perimetro applicativo della disposizione». Nemmeno la successiva richiesta di licenza presentata alla Questura può fare da attenuante, visto che l'imputata fece domanda «in epoca successiva all'accertamento eseguito presso il proprio internet point». Il ricorso, conclude la Cassazione, «deve essere complessivamente rigettato». LL/Agipro

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