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Attualità e Politica

18/12/2015 | 13:36

Scommesse, Commissione Tributaria di Rieti: "Dubbi di costituzionalità per imposta unica sui centri esteri"

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scommesse imposta unica

ROMA - L'imposta unica sulle scommesse a centri collegati a bookmaker esteri senza concessione solleva una questione di legittimità costituzionale. E' la decisione presa dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti, che ha rinviato alla Consulta il ricorso presentato da un centro collegato al bookmaker inglese Stanleybet. Il Collegio della Seconda sezione ritiene che l'applicazione dell'imposta unica violi il principio di capacità contributiva: "L'attribuzione dal titolare di ricevitoria dell'onere dell'imposta unica viola il dettato costituzionale - si legge nella sentenza - in quanto colpisce un soggetto che non possiede la capacità contributiva individuata dal Legislatore quale fatto generatore del tributo (consumo di ricchezza nelle scommesse) e che, al contempo, non ha alcuna possibilità di traslarne l'onere su chi la possiede (lo scommettitore)". Secondo i giudici esiste anche una violazione del principio di uguaglianza, poiché bookmaker e ricevitoria sono soggetti "radicalmente diversi" e dunque "la loro equiparazione dal punto di vista della responsabilità tributaria non può trovare ragionevole giustificazione e si risolve in una discriminazione". Di conseguenza, ci sarebbe una contraddizione anche con i principi di proporzionalità e ragionevolezza: le disposizioni contenute nella legge di stabilità del 2011 - con le quali il legislatore puntava a equiparare la tassazione delle scommesse dei bookmaker con concessione a quella dei bookmaker che ne erano privi - si sarebbe dimostrata inidonea "a raggiungere gli obiettivi dichiarati", ovvero la realizzazione dell'equa contribuzione. "Se si assume che anche il centro di raccolta dati è soggetto passivo dell'imposta - concludono i giudici - gli effetti denunciati come incostituzionali sono inevitabili, e discendono proprio dall'avere ricompreso le ricevitorie tra i soggetti tenuti al pagamento del tributo". LL/Agipro

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