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Attualità e Politica

28/01/2016 | 11:50

Sentenza corte Ue su caso-Laezza, Agnello (avv. Stanleybet): "Società ostacolata e privata della sua capacità concorrenziale"

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LUSSEMBURGO - Il bando Monti "per Stanleybet era una gara non concorrenziale che prevedeva misure non proporzionate, poco chiare e poco trasparenti, rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione. La società è stata ancora una volta ostacolata e privata della sua capacità concorrenziale e ha subito, tra l'altro, i danni conseguenti al sequestro dei centri e alla sospensione prolungata dell’attività. Una storia giudiziaria che si ripete". E' quanto sottolinea, in una nota, l'avvocato Daniela Agnello, difensore di Stanleybet anche nelle cause Gambelli, Placanica e Costa Cifone della Corte di Giustizia, a margine della sentenza di oggi sul caso Laezza. "Negli ultimi 15 anni il sistema concessorio italiano è stato caratterizzato da tre gare censurate dalla Corte di Giustizia, dichiarate discriminatorie, con schemi di convenzioni non proporzionati, poco chiari e trasparenti e, quindi, in contrasto con il diritto dell'Unione", spiega il legale di Stanleybet.  
"Le sentenze Gambelli e Placanica si sono occupate della prima gara del 1999 che conteneva misure escludenti, la sentenza Costa-Cifone ha evidenziato che la normativa della gara Bersani era in contrasto con i principi comunitari, e proteggeva e tutelava i concessionari storici - sottolinea l'avvocato Agnello - Oggi, la sentenza Laezza evidenzia che la normativa di gara Monti è in contrasto con il Trattato e con la giurisprudenza dell'Unione Europea e che a Stanleybet è stato impedito l'accesso al mercato italiano". L'Avvocato generale presso la Corte di Giustizia Europea, Nils Wahl, aveva già evidenziato che la clausola era “una misura svantaggiosa” per i nuovi operatori economici, un obbligo “idoneo a rendere meno interessante l’esercizio di tale attività economica”. La sentenza Laezza, infine, "censura lo schema di convenzione - conclude il legale di Stanleybet - Ritiene che la clausola può impedire all'impresa di trarre profitto dal proprio investimento, evidenzia che la clausola inserita in un contratto di concessione concluso per una durata più breve delle precedenti contrasta con il requisito di proporzionalità,
rileva che l'operatività della clausola rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione contrasta con il principio di certezza del diritto e ritiene che le condizioni e le modalità di una gara di appalto devono essere formulate in modo chiaro, preciso ed univoco". 
RED/Agipro

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