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Attualità e Politica

24/02/2020 | 12:56

Slot, Cassazione: "Nulla osta, stop alle fotocopie: sugli apparecchi solo il documento originale"

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ROMA - I nulla osta da applicare alle slot machine vanno apposti sugli apparecchi tassativamente in versione originale. A scriverlo è la Seconda sezione civile della Corte di Cassazione nell'ordinanza pubblicata oggi. A rivolgersi ai giudici supremi è stata l'Agenzia Dogane e Monopoli: nel 2010, l'Amministrazione aveva disposto una sanzione di 3.000 euro nei confronti di un gestore, poiché su uno dei suoi apparecchi risultava esposta una versione non originale del nulla osta con cui la slot era autorizzata a funzionare. La multa era successivamente stata annullata dal Giudice di Pace e dal Tribunale di Firenze, secondo cui il riferimento normativo non fa riferimento alla necessità della versione originale. Tuttavia, rileva la Cassazione, «malgrado la mancata specificazione che debba trattarsi del documento in originale, non può dubitarsi che esso debba essere apposto necessariamente in tale forma». I nulla osta contengono i dati identificativi dell'apparecchio e «il sistema informatico che caratterizza quest'ultimo produce una corrispondenza biunivoca tra lo stesso documento autorizzatorio e l'apparecchio per il quale è rilasciato». L'importanza del nulla osta è sottolineata anche dal fatto che «proprio per evitare contraffazioni e duplicazioni», è stampato su una speciale carta filigranata e numerata che «è assimilata ad una "carta valori"». Tutti questi accorgimenti hanno il compito di evitare che il nulla osta «possa essere agevolmente trasferito su altro apparecchio, che potrebbe, in ipotesi, essere anche carente dei caratteri di conformità che ne garantiscono il funzionamento tecnico, in tal modo venendo a risultare aggirata l'esigenza di tutelare l'obiettivo della necessaria conformità dell'apparecchio alla normativa di settore». Sostituire la versione originale del nulla osta con una fotocopia « non permetterebbe di accertare univocamente l'identità degli apparecchi, e l'esistenza dei documenti in originale deve poter essere verificata in qualsiasi momento da parte degli organi accertatori preposti ai controlli». Pertanto, «la mera apposizione di una semplice fotocopia non risponde certamente ai requisiti di sicurezza che la l'intera normativa settoriale intende soddisfare». La motivazione del Tribunale di Firenze risulta quindi «semplicistica»; sugli apparecchi, conclude la Cassazione, il nulla osta deve essere apposto «esclusivamente in originale». LL/Agipro

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