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Attualità e Politica

03/07/2020 | 10:43

Slot, Tar Lazio: "Elenco operatori, no all’esclusione per un errore in fase di rinnovo dell'iscrizione»

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ROMA - Il Tar Lazio "riabilita" due gestori slot e annulla la loro cancellazione dall'elenco di operatori del settore. Nelle due sentenze pubblicate oggi, i giudici accolgono i ricorsi dei gestori contro i provvedimenti dell'Agenzia Dogane e Monopoli dello scorso anno. La questione centrale della controversia riguardava la legittimità di tali provvedimenti, disposti «a seguito dell’autocertificazione del “possesso” della quietanza di pagamento» per il rinnovo dell'iscrizione all'elenco. Gli operatori avevano erroneamente autocertificato di possedere la quietanza di pagamento del tributo previsto per il rinnovo dell'iscrizione, ma l'Amministrazione aveva in seguito verificato che - pur se il pagamento era stato effettuato nei termini previsti - la quietanza era arrivata in una data successiva a quella autocertificata. Secondo il Tar, però, «l’erronea indicazione dell’autocertificazione del “possesso” della quietanza non si risolve in una dichiarazione falsa sul possesso di un requisito prescritto dal decreto». Per il rinnovo dell'iscrizione non è infatti previsto tale requisito: «La dichiarazione sulla sua sussistenza, al momento della domanda di rinnovo, non è idonea a fare conseguire al dichiarante alcun beneficio e quindi - continua il Collegio - l’erronea dichiarazione del possesso della quietanza non fa perdere o decadere il dichiarante da un beneficio che ha conseguito sulla base di essa». È stata quindi respinta la tesi dell’Amministrazione secondo cui, anche in sede di rinnovo dell’iscrizione, l’interessato dovrebbe autocertificare il possesso della quietanza di pagamento. «Tale assunto si risolve in un’inammissibile integrazione postuma di un requisito abilitante il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco, di natura restrittiva, non previsto nel decreto direttoriale» dei Monopoli. Per il Tar, dunque, l’Amministrazione «ha disposto in modo illegittimo la cancellazione dell’iscrizione». LL/Agipro

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